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Termini per il pagamento di IRES e IRAP

(DPR 435 2001 – art. 17)

Soggetti che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla dichiarazione IRAP va effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla dichiarazione IRAP va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Se il bilancio non e' approvato nel termine stabilito

Il versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto da statuto o dalla legge.

 Rinvio di 30 giorni

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

 Rinvio al 20 agosto 2018 per chi approva il bilancio entro quattro mesi

Quest’anno i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2017 che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 2 luglio 2018 (poiché il 30 giugno 2018 è sabato), quindi beneficiano del rinvio al 20 agosto previsto per tutti i versamenti scadenti dal 1° al 20 agosto (Dl. 223 2006 – art. 37)

 

Esempio 1: società con esercizio coincidente con l’anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) che per statuto deve approvare il bilancio entro 4 mesi – ossia entro il 30 aprile 2018 –

- bilancio approvato in data 20 aprile 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno – sesto mese . Ma poiché il 30 giugno 2017 è sabato, il termine ultimo (con la maggiorazione dello 0.40 %) e’ spostato al 2 luglio 2018.

- bilancio approvato in data 20 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno (poiché il 30 giugno 2017 è sabato, i termine ultimo e’ spostato al 2 luglio 2012).

- bilancio non approvato entro il 30 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno (poiché il 30 giugno 2017 è sabato, i termine ultimo e’ spostato al 2 luglio 2012).

 

Esempio 2: società con esercizio coincidente con l’anno solare 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) che per statuto deve approvare il bilancio entro 6 mesi – ossia entro il 30 giugno 2018 –

- bilancio approvato in data 20 aprile 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 maggio.

- bilancio approvato in data 10 maggio 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 30 giugno (poiché il 30 giugno 2017 è sabato, i termine ultimo e’ spostato al 2 luglio 2012).

- bilancio approvato in data 18 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 luglio.

- bilancio approvato in data 15 luglio 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 luglio.

- bilancio non approvato entro il 30 giugno 2018:  il versamento del saldo Ires per l’anno 2017 e della prima rata di acconto per il 2018, deve essere effettuato entro il 31 luglio.

 rev 06 2018  

 

New Page 4 Dichiarazione annuale tardiva

DICHIARAZIONI IVA TARDIVE E OMESSE - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

 

Dichiarazione annuale tardiva - entro 90 giorni

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza dei termini e' considerata valida (non e' omessa), ed e' dovuta la sanzione amministrativa per il ritardo.

La dichiarazione presentata oltre i novanta giorni si considera comunque omessa e non e' possibile il ravvedimento.

Dichiarazione presentata entro novanta giorni - sanzioni - La tardiva presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione fissa di Euro 250,00 (Dlgs 471_1997, art. 1, c. 1), oltre la sanzione per l'eventuale omesso o carente versamento.

Ravvedimento (art. 13, comma 1, lettera c, D.lgs 471_1997) - E' una modalita' specificatamente prevista per la presentazione in ritardo. Il ravvedimento si attua con la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni rispetto al termine di scadenza naturale, ed il pagamento della sanzione ridotta a 25 euro - codice tributo 8911 - corrispondente ad 1/10 del minimo previsto di 250 euro . (Circ. 42_2016)

IVA non versata - L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione, puo' essere autonomamente sanata con il ravvedimento  (art. 13, dlgs 471_1997).

Poiche' la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e' "valida", non si applica la sanzione prevista dall'art. 5, comma 1) del d.lgs. n. 471. Infatti dalla stessa non puo' risultare un'imposta dovuta (nel senso del citato art. 5) ma, semmai, un'imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471. (CirMin 23_1999, Cap II, punto 1.2.)

 

Dichiarazione annuale omessa

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale e' punita con la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. In ogni caso la sanzione irrogata non può essere inferiore a Euro 250,00.

Parificabile all'omissione e':

- la presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni (art. 8, e 2, DPR 322_1998)

- l'invio da parte dell'intermediario con un ritardo superiore a 90 giorni

L'imposta dovuta, ossia la base di commisurazione della sanzione, e' calcolata sottraendo dall'ammontare dell'IVA a debito:

- tutti i versamenti effettuati relativi al periodo d'imposta;

- il credito dell'anno precedente non richiesto a rimborso;

- le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.

Va precisato, inoltre, che l'imposta detraibile relativa al quarto trimestre (assolta da quei contribuenti che, per opzione, eseguono i versamenti trimestralmente) va computata ugualmente in detrazione agli effetti sanzionatori, se la relativa liquidazione risulti di fatto eseguita, pur in assenza della dichiarazione annuale. In caso contrario detta imposta rimane dovuta e concorre, quindi, a determinare la base di commisurazione della sanzione, fermo restando, peraltro, che il relativo diritto alla detrazione potrà essere esercitato successivamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 1, e 28, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, come di recente modificati, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto.

Oltre i 90 giorni le dichiarazione si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati.

Dichiarazione presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo e prima di attività di accertamento

 - e' punita con la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta e la sanzione irrogata non può essere inferiore a Euro 250,00

- se l'imposta dovuta e' pari a zero, o a credito, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione da Euro 250,00 a 2.000,00.

Ravvedimento - In caso di dichiarazione omessa (ritardo superiore a 90 giorni) non e' possibile il ravvedimento. La sanzione sarà comunicata dall'Ufficio.

 rev 05 2018

 

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Dichiarazione iva 2018 – scadenza per la presentazione e versamento

La dichiarazione IVA 2018, relativa all’anno 2017, deve essere presentata con invio telematico entro lunedì 30 aprile 2018 (art. 8, c.1 Dpr n. 322/1998.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza – ossia entro il 29 luglio 2018 - del termine sono valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste.

Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

 

Termini di versamento

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere: (se superiore a euro 10,00)

- versata in unica soluzione entro il 16 marzo;

- rateizzata con la prima rata versata entro il 16 marzo;

- versata alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi e con le stesse modalità (unica soluzione o rateizzata).

 

 

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31 MAGGIO 2018 - NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Entro il 31 maggio 2018 deve essere inviata la Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva. La scadenza del 31 maggio 2018 vale sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.

Attenzione: deve essere utilizzato il nuovo modello recentemente approvato. (Provv 21 marzo 2018)

Si ricorda che:

- sono esclusi dall'obbligo di Comunicazione coloro che non hanno dati da indicare nel quadro VP del nuovo modello, contribuenti che nel periodo da dichiarare non hanno effettuato alcuna operazione sia attiva sia passiva. La presenza di un credito derivante dal periodo precedente obbliga all’invio della Comunicazione

- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione va da un minimo di 500 a 2.000 euro,  ridotta al 50% se l'invio della comunicazione avviene nei successivi 15 giorni alla scadenza. E’ applicabile il ravvedimento secondo le regole ordinarie.

 

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Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

Art. 2,  DPR  322/1998

 1. le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), presentano la dichiarazione tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane

2. I soggetti IRES (imposta sul reddito delle persone giuridiche) presentano la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto.

Per l’anno 2018

Legge del 27/12/2017 n. 205 - Articolo 1 Comma 932

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (Irpef e Ires) e IRAP in scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre 2018

Per i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, non si applica la proroga e pertanto la scadenza rimane quella del entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Lo spostamento è stato stabilito al fine di evitare la sovrapposizione con lo spesometro, che dovrebbe essere abolito a partire dal 2019. Pertanto si applica per il solo 2018.

rev 05 2018

 

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Obbligo di fatturazione elettronica dal 2019

La fatturazione elettronica, gia’ obbligatoria tra privati e Pubblica Amministrazione (Dl 127/2015) è stata estesa anche tra privati dal 1 gennaio 2019.

Va chiarito che quando si dice che la fatturazione elettronica e’ estesa anche tra privati si vuol dire che e’ estesa tra soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra imprese e professionisti (B2B), ma anche per la fatture emesse nei confronti di soggetti “privati” (B2C) che non hanno partita iva.

La fattura elettronica tra privati, è una normale fattura emessa, ricevuta, firmata e conservata però, in maniera digitalizzata.

Ciò significa che la fatturazione invece che essere in formato cartaceo è emessa o ricevuta in uno specifico formato elettronico in grado di assicurare l'autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (DPR 633/1972, art. 21, comma 3). Su ciascuna fattura elettronica deve essere apposta la firma digitale e la marcatura temporale. Con la prima si assicura l’identità della persona che ha firmato il documento e l'integrità e l'immodificabilità del contenuto, mentre la marcatura serve a dimostrare che è stato creato in una data e orario certi.

 

L’invio della fattura elettronica

La trasmissione della fattura elettronica non coinvolge esclusivamente le parti contrattuali a cui il documento si riferisce (fornitore e destinatario), in quanto tra i due attori si interpone il SdI, Sistema di interscambio, che riceve la fattura dal fornitore, effettua i controlli necessari, inoltra la fattura al destinatario.

Il Sistema di Interscambio è la struttura informatica, istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestita dall’Agenzia delle Entrate, mediante la quale è possibile trasmettere telematicamente le fatture elettroniche e inviare le relative notifiche.

Per utilizzare il Sistema di Interscambio i soggetti emittenti devono accreditarsi su di esso, aderendo e sottoscrivendo un accordo di servizio.

La trasmissione dei file verso il Sistema di Interscambio può essere effettuata utilizzando la Pec, oppure tramite web utilizzando il sito dell’Agenzia delle Entrate; o con servizi quali Servizio SDICoop, Servizio SPCoop, Servizio SDIFTP.

 

La conservazione della fattura elettronica

Le fatture emesse e ricevute cartacee devono essere conservate per un periodo di 10 anni. Lo stesso vale per le fatture elettroniche. La legge prevede una specifica procedura obbligatoria per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

Con conservazione sostitutiva si intende la procedura all’interno del sistema informatico che conferisce valore legale nel tempo ad un documento informatico.  Nel rispetto di specifiche norme, consente di mantenere il valore del documento inalterato nel tempo, di mantenerne la leggibilità, la sua integrità e la sua unicità. La conservazione mantiene il documento a norma in caso di ispezione.

Il responsabile della conservazione digitale è il soggetto che per legge, è tenuto ad assicurare la trasmissione del contenuto del pacchetto di versamento al sistema di conservazione seguendo le modalità descritte nel manuale di conservazione, che rappresenta un obbligo formale per chi si dota di un sistema di conservazione a norma. Predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti

La fatturazione elettronica in outsourcing

Data la presenza di molteplici adempimenti amministrativi, di cui qui si e’ dato solo un breve accenno, che impongono una adeguata infrastruttura tecnologica, con una manutenzione continuativa per ben 10 anni, e’ ovvio che la via dell’outsourcing appaia come quella preferibile per le medio piccole aziende.

Altri aspetti

Dal 1.1.2019 l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, nonché le relative variazioni in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o anche solo identificati nel territorio dello Stato.

La fattura emessa in formato cartaceo oppure analogico sarà considerata come non emessa con conseguente applicazione della sanzione di cui all’ articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 .

L’obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l’utilizzo delle fatture analogiche.

Sono stati esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel così detto “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e coloro per i quali si applica il regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89, L 190/2014). Tali soggetti pertanto continueranno ad emettere fatture analogiche.(art. 1 comma 3 DLgs 127/2015)

Inoltre, poiché la norma prevede l’emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato, nessun obbligo di emissione elettronica di tali documenti è prevista nel caso di cessioni o prestazioni di servizio rese nei confronti di non residenti, sia comunitari che extracomunitari.

Quando l’acquirente è un soggetto privato (cd. B2C); l’Agenzia mette a disposizione una copia della fattura nel cassetto fiscale dell’acquirente e, comunque, il cedente deve consegnare la copia cartacea del documento all’acquirente, salvo esplicita rinuncia da parte di quest’ultimo.

Sul tema della fattura elettronica, la Fondazione nazionale dei Commerciali (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) hanno pubblicato il documento "I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista".

 rev 05 2018

 

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Spesometro per il 2018

 

Queste le scadenze previste – sia per i trimestrali che per i semestrali:

·         31 maggio 2018 – dati del primo trimestre 2018

·         1° ottobre 2018  – dati del secondo trimestre 2018 (il 30 settembre è domenica)

·         30 novembre 2018 – dati del terzo trimestre 2018

·         28 febbraio 2019 – dati del quarto trimestre 2018. 

E’ possibile per tutti inviare lo spesometro con cadenza semestrale (Dl 147/2018, Provv Direttore AE del 5 feb 2018, n. 29190/2018). Non e’ prevista alcuna opzione per l’invio con cadenza semestrale. Non vi sono istruzioni specifiche dell’Agenzia.

 Dal 1° gennaio 2019 con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, lo spesometro dovrebbe uscire di scena.