Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 15 giugno 2011

Modalità e contenuti prove di ammissione corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2011/2012

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere a) e 4,

VISTA la legge 30 luglio 2010, n.122, comma 3 bis, che integra l'art.4 della citata legge n.264 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;

VISTO il parere favorevole espresso in data 26 maggio 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali ;

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2011-2012, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) della citata legge n.264/1999 introducendo anche aspetti sperimentali ;

 

D E C R E T A:

Articolo 1

(Disposizioni generali)



1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. In via sperimentale, sono anche previste alcune aggregazioni di sede nelle quali la prova è svolta secondo le modalità indicate nell'allegato n.2, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 2

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e gli studenti non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quaranta (40) quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pisa con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo stesso.

 

Articolo 3

(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese)

1. Nel caso in cui sia stata autorizzata l'istituzione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, la relativa prova di ammissione, verte su quesiti nella medesima lingua, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n.122 citata in premesse.

2. Con separato provvedimento sono definite le modalità ed i contenuti della prova alla quale possono partecipare sia gli studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse sia gli studenti non comunitari residenti all'estero.

 

Art.4

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria)

1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:venticinque (25) quesiti di chimica; ventitre (23) di cultura generale e ragionamento logico; venti (20) di biologia e dodici (12) di Fisica e Matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Art. 5

(Accademie Militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreti del Ministro della Difesa in data 4 maggio 2011, n.n. 105,106,107 e 108 con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

 

Articolo 6

(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

1 La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: trentadue (32) quesiti di cultura generale e ragionamento logico, diciannove (19) di storia, sedici (16) di disegno e rappresentazione e tredici (13) di matematica e fisica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.

 

Art.7

(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

 

Art.8

(Calendario delle prove di ammissione)

1.La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria
in lingua italiana
5 settembre 2011

Medicina Veterinaria

6 settembre 2011

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione di architetto

7 settembre 2011
Corsi di laurea delle professioni sanitarie 8 settembre 2011

 

Articolo 9

(Valutazione delle prove e soglia minima di ingresso)

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
meno  0,25  punti per ogni risposta sbagliata;
0    punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, si tiene conto di quanto segue:

• per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

• per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;

• per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

c) in caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

d) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

2. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui all'articoli 2, 4 e 6 gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 che abbiano ottenuto una soglia minima pari a venti (20).

3. Nell'ambito della relativa riserva dei posti, sono ammessi ai predetti corsi di laurea e di laurea magistrale gli studenti non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto la medesima soglia minima.

 

Art.10

(Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via sperimentale )

1. E' sperimentata una procedura che coinvolge, per ciascuno dei corsi di laurea, di seguito indicati, alcune sedi universitarie ai fini delle rispettive immatricolazioni:

corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

Università di Udine e di Trieste


corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università La Sapienza:        
Facoltà di Medicina e Odontoiatria   
Facoltà di Farmacia e Medicina
Facoltà di Medicina e Psicologia

corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria

Università di Bologna, di Milano, di Parma e di Padova

Università di Teramo e di  Camerino

corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura

Università di Napoli Federico II  e di Salerno

 

2. Le relative procedure di partecipazione alla prova e la conseguente graduatoria di merito sono indicate nell'allegato n.2, parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 11

(Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n.170/2010 citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 6 e 7.

 

Articolo 12

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

 

Articolo 13

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, d cui all'allegato n.3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 giugno 2011

f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini