[1] Viceversa, lacquisto del diritto è
a titolo derivativo quando esso trae la propria origine da un atto
di trasferimento intervenuto tra il precedente titolare e quello
attuale. In particolare, il diritto acquistato a titolo derivativo
non può eccedere, (ma può essere più limitato),
contenutisticamente la portata del diritto esercitato dal dante
causa in base al noto principio Nemo plus iuris ad alium transferre
potest quam ipse habet.
[2] Per ulteriori ragguagli in proposito si rimanda
al mio breve contributo accessione del possesso pubblicato
sempre su Filodiritto.
[3] Codesta affermazione è gravida di conseguenze,
se si pensa, a titolo di esempio, a un bene acquistato per usucapione
maturata durante il matrimonio ed in costanza di regime di comunione
legale. Difatti, in questo caso, la res cadrà sempre in proprietà
di entrambi i coniugi, anche quando, per ipotesi, uno soltanto di
essi aveva iniziato a possederla anteriormente allinstaurazione
del predetto regime patrimoniale di famiglia.
[4] Secondo la tesi preferibile tutte le cose dotate
di corporeità sono suscettibili di possesso, eccezion fatta
per quelle immateriali, per le quali, lassenza di un substrato
naturalistico rende difficoltosa la possibilità di configurare
una situazione possessoria.
[5] Per contro, non si instaura una relazione possessoria
con il bene quando il godimento di esso, da parte del terzo, avviene
sulla base di un preventivo permesso accordato dal legittimo proprietario.
Infatti, in questo caso, si parla di mera tolleranza (1144 c.c.)
del dominus alluso della cosa esercitato dal terzo.
[6] Si pensi ad es. alle azioni possessorie di
reintegrazione e di manutenzione di cui, rispettivamente, agli artt.1168
e 1170 c.c. nonché a quelle di nunciazione, quali la denunzia
di nuova opera (art.1171c.c.) e di danno temuto (art.1172c.c.),
esperibili, tra gli altri, anche dal possessore.
[7] Ciò, affinché sia resa manifesta
lintenzione del possessore di assoggettare la cosa al proprio
potere (Cfr. Cass. n. 6997 del 17-7-1998, in Giust. civ. Mass.,
1998, p.1547).
[8] A questo proposito la legge presume, ex art.1142c.c.,
che il possessore attuale, che tale sia stato anche in un momento
anteriore, abbaia posseduto anche in epoca intermedia.
[9] Il termine ius, ovviamente, deve intendersi,
per quanto precisato in precedenza, in senso atecnico.
[10] Diversamente, la mera contestazione orale
od a mezzo di lettera raccomandata di messa in mora non è
idonea ad interrompere il possesso in atto.
[11] La diversità sostanziale tra usucapione
ordinaria ed abbreviata sembrerebbe confermata dalla circostanza
che costituisce domanda nuova, e quindi inammissibile, quella introdotta
in corso di causa dalla parte, la quale chiede laccertamento
dellusucapione breve in luogo di quella ordinaria originariamente
dedotta (così Cass.n.3815/1991,in Giur. it.,1992, p.2248
e Cass.n.10962/1994, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 12). Tuttavia
questa affermazione è stata, in parte, sconfessata dalla
stessa Suprema Corte (Cfr. Cass. n.1459 del 1995, in Giust. civ.
Mass, 1995,p. 312 ) che ha statuito che non incorre in vizio di
ultrapetizione il giudice che, richiesto di accertare la ricorrenza
dellusucapione abbreviata del diritto, invece, giunge ad appurare,
con il conforto delle prove acquisite al processo, lesistenza
del preteso diritto sulla base di un diverso titolo: ossia lusucapione
ordinaria. Peraltro, a ben vedere, la soluzione preferibile appare,
forse, quella di consentire, nel corso del procedimento, la deduzione
del nuovo titolo giuridico di acquisto, (in luogo di quello originario),
del diritto reale di godimento. Difatti, i diritti reali, (passibili
di usucapione), permangono sempre gli stessi a prescindere dalla
fonte (usucapione ordinaria piuttosto che compravendita ecc.) che
li abbia generati. Ad es., se Tizio invoca la tutela del suo diritto
di proprietà su di una cosa, e nel farlo dichiara di averla
acquistata a mezzo di compravendita e, successivamente nello stesso
processo, sostiene di averla ottenuta in forza di permuta, la domanda
non muta, e, quindi, è ammissibile, perché i diversi
titoli dallo stesso invocati sono prodromici alla costituzione dello
stesso (ed unico) diritto di proprietà. Pertanto, come ha
correttamente affermato autorevole dottrina (C.Mandrioli, in Corso
di diritto processuale, Tomo I°, 2002, p.107) nel caso di domanda
avente ad oggetto un diritto reale di godimento: tutti i possibili
fatti genetici (quindi, nel nostro caso, tanto lusucapione
abbreviata quanto quella ordinaria) sono deducibili senza che ne
consegua mutamento della domanda, semplicemente, perché
è il petitum (il diritto invocato) a caratterizzare la domanda
formulata dal soggetto mentre la causa pretendi (il titolo giustificativo),
anche se cambiata, non avendo alcuna incidenza sull identità
del diritto azionato, che resta il medesimo, passa in secondo piano.
Diversamente, accade per i diritti relativi (es.diritti di obbligazione)
i quali dipendono ciascuno da un unico fatto costitutivo.
[12] Da non confondere con la buon fede in senso
oggettivo che, invece, rilevando come regola di comportamento, si
traduce nella necessità che il contegno del soggetto sia
improntato alla correttezza e lealtà. In questo senso, si
pensi, a titolo di esempio, alla buona fede che deve caratterizzare
la condotta delle parti nella fase precedente e successiva al perfezionamento
del contratto (cfr.artt.1337,1366 e 1375 c.c.).
[13] Si veda al riguardo Cass.n.3703 del 08-11-1968.
In dottrina, sul punto, si veda C.M.Bianca, in La proprietà,
trattato Diritto Civile, Tomo VI°,1999, p.822. Secondo una tesi
minoritaria la buona fede deve sussistere al momento della trascrizione:
essendo questultima un elemento ulteriore che concorre al
perfezionamento della fattispecie. Si veda al riguardo Gazzoni,
La trascrizione immobiliare, I, in Comm. al Cod. Civ. diretto da
Schlesinger, 1998, p.52.
[14] Il quale, diversamente dallatto traslativo-derivativo
idoneo a trasferire un diritto della medesima ampiezza di quello
del dante causa, è funzionale alla cessione di un potere
più limitato di quello esistente in capo allalienante.
[15] E altresì idoneo, sino al momento
delleventuale accertamento giudiziario, il titolo annullabile
essendo, lo stesso, caratterizzato da unefficacia precaria.
Inoltre, non soltanto un negozio privato può essere idoneo
per lacquisto a titolo originario de quo, ma anche un provvedimento
di natura amministrativa o giurisdizionale. E pure titolo
funzionale allacquisto del diritto, per usucapione abbreviata,
latto di donazione a non domino il quale, non essendo riconducibile
alla previsione di cui allart.771c.c., che sancisce la nullità
della donazione di beni futuri, non è invalido. Difatti,
la futurità del bene postulata dalla citata norma imperativa
è da intendersi in senso assoluto, cioè in rerum natura,
e, non soltanto, come nel caso di donazione di cosa altrui, con
riguardo al patrimonio del disponente. Si veda, in merito, Cass.n.1596
del 5-2-2001, in, Giust. Civ. Mass., 2001, p.203 la quale, mutando
opinione rispetto al passato, ha così statuito: La
donazione di beni altrui
è semplicemente inefficace
e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata, in quanto
il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica,
della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la
proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato
debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto
conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo
in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del
diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe
senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
Diversamente, non costituisce titolo idoneo quello che, pur provenendo
a domino, sia affetto da nullità, o da altro vizio inficiante
(cfr. Cass. n. 5894 del 20-4-2001, in Giur. It., 2002, p.265). Neppure,
è titolo idoneo la successione universale nel patrimonio
del defunto (sia essa testamentaria o ex lege) in considerazione
del fatto che il titolo richiesto per lusucapione deve essere
di natura particolare e non già, come nellipotesi considerata,
di carattere generale (cfr. Cass. n. 1976 del 21-3-1986 e Trib.
di Verona del 19-11-1999, in Giur. Mer., 2000, p.551). Infatti,
l'accettazione dell'eredità, facendo subentrare il successore
nell'intero ed indistinto patrimonio del testatore, o in una quota
ideale di esso, non consente l'accertamento dell'esatta corrispondenza
tra limmobile posseduto e quello dedotto nel titolo, come,
invece, richiesto dall'art. 1159 c.c.ultimo citato (cfr. Cass. n.
6890 del 23-7-1994,in Giur. it., 1995, I,1, p.1267). Anche la divisione
è titolo inidoneo perché, essa, ha efficacia dichiarativa
del diritto e non costitutiva di esso: come diversamente richiesto
per il titolo strumentale allusucapione abbreviata. Infine,
non costituisce titolo idoneo ai fini dellusucapione quello
proveniente dal falsus procurator. Difatti, il titolo, per quanto
inefficace in concreto, può considerarsi idoneo se possiede,
in astratto, tutti i requisiti necessari, e sufficienti, al trasferimento
del diritto e non solo, come nel caso ora considerato, una parte
di essi. Difatti, lattività del falsus procurator necessita
sempre, per il proprio completamento, della ratifica da parte del
dominus (così Cass.n.1813 del 20/3/1982, in Giust. civ.,
1982, I,p.1818).
[16] Così Cass.n.2693 del 16-3-1987, in
Giust.civ.Mass., fasc.3 e Cass. n.680 del 6-2-1982, in Giust.civ.Mass.,
fasc.2.
[17] E bene puntualizzare che la trascrizione,
pur costituendo un incombenza necessaria per lusucapione
abbreviata, non può supplire ad eventuali cause di nullità
dellatto di trasferimento e, ciò accade, perchè
essa assolve, soltanto ad una funzione di pubblicità dichiarativa.
[18] Trattasi di presunzione semplice (iuris tantum)
che ammette la prova contraria.
[19] Con conseguente inutilizzabilità dellusucapione
abbreviata e residua possibilità di ripiegare, ove ne siano
integrati i presupposti, su quella ordinaria. Si veda sul punto
Cass.n.3239 del 5-4-1994, in Giur.it., 1995, p.633 e ss. Peraltro,
recentemente, la Cassazione con pronuncia n.13929, del 25-9-2002,
in Gius.civ., 2003, p.682, ha stabilito che la presunzione di buona
fede del possessore può essere vinta dimostrando che lacquirente
a non domino era nella condizione di poter, anche soltanto, dubitare
della titolarità effettiva del bene da parte dellalienante.
[20] Così Cass.n.1292 del 7-5-1974. Dello
stesso parere, in dottrina, S.Ruperto, in Lusucapione,
1992, p.154.
[21] Tali sono le servitù per lesercizio
delle quali sono destinate opere visibili e permanenti tali da rilevare,
in modo non equivoco lesistenza del diritto di godimento.
Ad es. la servitù di passaggio è apparente quando
vi sia un sentiero (anche soltanto naturale) che indichi il calpestio
del soggetto che ne fruisce.
[22] E non anche i diritti personali di godimento,
i diritti reali di garanzia, i diritti sui beni immateriali ed i
beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello
Stato ( si veda in merito C.M.Bianca, op.cit., p.814).
[23] In particolare, per quanto riguarda lusucapione
abbreviata di titoli azionari, beni mobili passibili di possesso,
la Cassazione, con sentenza n.2103 del 6/4/1982, in Riv del not.,
1983, p.1237, ha statuito che:Per aversi usucapione abbreviata
(decennale) di un titolo nominativo azionario è necessario:
a) un possesso caratterizzato dalla duplice intestazione formale
sul titolo e nel registro dell'emittente e consistente nell'esercizio
dei diritti inerenti alla qualità di socio; b) la buona fede,
includente il convincimento dell'esistenza di un titolo idoneo al
trasferimento delle azioni. Tale possesso di buona fede deve pertanto
sussistere sia in ordine alla idoneità nel negozio traslativo
a trasferire il diritto cartolare, sia relativamente ai requisiti
formali che sono necessari "ad legitimationem".
[24] In dottrina, si veda sul punto, F.Gazzoni,
in Manuale di diritto privato,1999, p.232.
[25] Alle universalità di mobili si estende
la disciplina di cui agli artt.1158 e 1159 c.c. prevista per lusucapione
dei beni immobili.
[26] Il quale dovrà contenere lindicazione
degli elementi utili a dimostrare lavvenuta usucapione del
fondo.
[27] Inoltre la disciplina dettata dallart.1159bis
c.c. è applicabile, unicamente, allipotesi di acquisto
a titolo originario del diritto di proprietà e, non anche,
alla fattispecie di acquisto di altro diritto reale di godimento
(così Cass.n.867 del 26-1-2000, in Giust.civ.Mass., 2000,
p.152.
[28] Ed anche se nessuno ha proposto opposizione
entro il termine di cui allart.3 della legge 346 del 1976.
[29] Si veda, in questo senso, tra le tante, Cass.n.2160
del 25 febbraio 1995, in Giur.it., 1996, p.994 e Tribunale di Bergamo,
12 giugno 2002, in Giur.merito, 2002, p.1249.
[30] Così Cass.n.8311 del 1990,in Giust.civ.Mass.,
fasc.8.
[31] In questi termini, Cass.n.10301 del 18-10-1993,
in Vita not., 1994, p.807.
[32] Così Cass.n.1045 del 29-1-1995, in
Giust. civ. Mass., 1995, p.217. Sempre nellottica di una applicazione
restrittiva della norma si registra Cass. n.2159 del 26-3-1986,
in Giur. agr. 1986, p,600 (nota), secondo la quale lart.1159bis
non è applicabile ad una striscia di terreno priva di una
destinazione produttiva.
[33] Così Cass.n.10824/1994, in Gius.civ.
mass., 1994, p.1639, Cass.n.601 del 31-1-1989, in Giust. civ. Mass.,
1989, fasc. 1 e Cass.n.101 del 7-1-1984, in Riv. giur. Edilizia,
1984, I, p.208.
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