lunedì, ottobre 01, 2007

Ricongiungimento famigliare con figli maggiorenni

Il ricongiungimento familiare con i figli maggiorenni residenti all'estero è possibile solo se sono in precarie condizioni di salute e quindi, di conseguenza, “permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita”. Anche se sono del tutto privi di reddito, proprio, del padre o di altri parenti. Lo stabilisce il decreto 5/2007, che ha modificato l'articolo 29 del Testo unico sull'immigrazione, e l'ha ribadito la Corte costituzionale con un'ordinanza del 26 settembre (la n. 35).
La consulta ha respinto un ricorso presentato dal Tribunale di Firenze. Il caso era quello di una signora ucraina, regolarmente soggiornante in Italia, alla quale era stato negato il ricongiungimento con la figlia, residente in Ucraina, che era diventata maggiorenne. La donna aveva dichiarato che la figlia era priva di reddito proprio o di altri parenti che potessero provvedere al suo sostentamento, e aveva quindi presentato ricorso al giudice contro il ministero dell'Interno e il prefetto per il diniego del nulla osta al ricongiungimento. Il tribunale ha così sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.
La Consulta ha riaffermato l'inviolabilità del diritto all'unità familiare e “deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori”. Per quanto riguarda invece i ricongiungimenti con i figli maggiorenni, che si sono allontanati dal nucleo familiare, il legittimo “interesse all'affetto” può essere equilibrato dal legislatore con altri interessi che meritino tutela, “a condizione che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli”.
In conclusione, secondo i giudici della Corte, “non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute”. Pertanto per la Consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze appare infondata.

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società civile

la società civile è composta da quelle associazioni e movimenti che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano la risonanza suscitata nelle sfere private di vita dalle situazioni sociali problematiche, per poi trasmettere questa risonanza, amplificata, alla sfera politica. il nucleo della società civile è costituito da una rete associativa che istituzionalizza - nel quadro di una "messa in scena" di sfere pubbliche - discorsi miranti a risolvere questioni d'interesse generale... una vitale società civile può svilupparsi solo nel contesto di una cultura politica liberale, nonchè sulla base di un'intatta sfera privata. essa può dunque fiorire solo in un mondo di vita già razionalizzato. in caso diverso sorgono dei movimenti populistici che difendono alla cieca le tradizioni ossificate d'un modo di vita minacciato dalla modernizzazione capitalistica.
(j. habermas)