e
FEDERAZIONE
ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL),
rappresentata dal
Segretario Generale Ivano Corraini, dal Responsabile Nazionale del
Settore Ramona Campari, dai Segretari Nazionali Carmelo Caravella,
Flora Carlini, Marinella Meschieri, Maurizio Scarpa, Carmelo
Romeo, dal Presidente del C.D. Luigi Coppini, e dai
componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia,
Agassini Silvia, Agliardi Paolo, Albanella Luisa, Alberti
Donatella, Aliberti Antonella, Angelini Dalida, Anile Lucia,
Antonioli Maura, Argiolu Miriam, Autieri Maria Stella, Ayala
Donatella, Baini Giuliana, Banella Ivo, Barera Franco, Battaglia
Anna Donata, Bau’ Sergio, Bazzichetto Claudio, Bernardini
Cinzia, Besenzoni Gianfranco, Bigazzi Sabina, Biolcati Lauro,
Bracone Sonia, Broglia Miriam, Brotini Luisella, Bruni Denis,
Camellini Elisa, Campa Rocco, Campanile Pasquale, Canepa Piero,
Canovaro Patrizia, Capaccioli Franco, Capponi Fabio, Caridi
Samantha, Carlotti Marilena, Carnevale Maddalena, Carpino
Giovanni, Casagranda Ezio, Cattaneo Federica, Cetti Pierluigi,
Ciarlo Giovanni, Cioffi Canio, Codonesu Sergio, Consolini
Alessandra, Conte Daniela, Corazzesi Luigi, Croci Claudio, Cuntro'
Anna, Damely Melodia Nadia, D’aquanno Silvio, D’avolio
Isabella, De Filippis Nicola, De Filippo Antonio, De Rocco Elena,
Decicco Tonino, Del Caro Paolo, Del Papa Loretta, Della Volpe
Carla, Di Meglio Enzo, Di Pietro Claudio, Di Priolo Franco, Dossi
Claudio, Erbante Anna Pia, Fanzecco Simona, Fassina Sergio,
Fattini Romano, Fellegara Fulvio, Ferrazzi Fabrizio, Ferrini
Marcello, Ferro Elena, Franceschini M.Antonia, Franceschini
Franco, Frasanni Loredana, Gabrielli Mariagrazia, Galati Mario,
Gangemi Franco, Genovese Monica, Ghiaroni Patrizia, Giannessi
Laura, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio, Guadagnini Daniela,
Guglielmi Gabriele, Infante Lorenzo, Khakpour Reza Hamid, Lelli
Danilo, Libri Aldo, Lorusso Giuseppe, Losio Renato, Lozzi Renata,
Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Mangili Mario, Manocchio Maria,
Marcelli Sabatino, Marconi Piero, Maresca Domenica, Masotti Maura,
Mattioli Sandro, Mazziotta Manlio, Meditiero Giuseppe, Melotti
Massimo, Merlo Lucia, Messineo Armando, Minni' Cono, Montanini
Giusi, Morgese Gaetano, Morini Silvana, Moscagiuri Antonio, Nesi
Carmine, Nocco Marilina, Nonino Roberto, Nozzi Massimo, Orsi
Michele, Pampersi Alessia, Pancellini Paola, Papagna Mario,
Pellegrini Susanna, Pepe Calogero, Peracchia Corrado, Perin Bruno,
Pestelli Sergio, Petrella Massimo, Pezzotti Vittorio, Pinna
Salvatore, Pizzamiglio Santino, Ponti Licia, Pozzi Tiziano,
Pugliese Teresa, Rastelli Bruno, Ricchetti Daniela, Ricci Loretto,
Ronco Cristina, Rossi Mauro, Rossi Marco, Sardyko Wioletta,
Scarnati Luigi, Scattolin Italia, Schiavone Vito, Serafini Egidio,
Sesena Cristian, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, Simoncini
Gabriele, Simula Stefano, Spelta Carla, Speriani
Giovanni, Stornaiuolo Rosario, Suberati Massimiliano,
Susini Cristiana, Tagliati Veronica, Talenti
Enrico, Tanzi Paola, Taratufolo
Manuela, Tasinato
Luigi, Terenzi Antonio, Testa Emilio, Vanoli Giorgio,
Veirana Fulvia, Vennettillo Gino, Viero Gino, Vitagliano
Andrea, Vitolo Maria, Walzl
Christine, Zanardi
Guido, Zapparoli
Roberto, Zerlotti
Caterina, Zilocchi Gianluca, Zucchini Leonardo.
e
FEDERAZIONE
ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL
TURISMO (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale
Pierangelo Raineri, dai Segretari Nazionali, Pietro Giordano,
Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, Rosetta Raso e da: Dario
Campetto, Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Antonio
Michelagnoli, Daniela Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale
unitamente ad una delegazione trattante composta da: Hansjoerg
Adami, Giovanni Agostini, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo,
Giuseppe Arcieri, Luigi Arrigoni, Jairo Luis Attanasio, Giuliana
Baretti, Claudia Baroncini, Matteo Barrella, Dario Battuello,
Beatrice Bernini, Alberto Bizzocchi, Cinzia Bonan, Claudio
Bosio, Agostino Bottani, Domenico Bove, Lidia Brachelente, Mauro
Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle,
Renato Calì, Angela Calò, Gianluca Campolongo, Riccardo
Camporese, Giuseppe Cannavina, Leila Caola, Felice Cappa, Malgara
Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo Caretti, Salvatore
Carofratello, Ronald Carpenter, Elmina Castiglioni, Liliana
Castiglioni, Antonio Castrignano, Mirco Ceotto, Milena Cesca,
Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Alberto
Citerio, Celestino Comi, Dolores Concas, Luigi Conte, Bruno
Cordiano, Giuseppe Corona, Roberto Corona, Tina Coviello,
Patrizio Cusano, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Adriano
Degioanni, Marco Demurtas, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo,
Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig,
Ulrike Egger, Quinto Fantini, Adalberto Farina, Fabrizio Ferrari,
Domenico Ferrigni, Santo Ferro, Francesco Ferroni, Antonio
Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti,
Lavinia Francesconi, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Eustachio
Gaudiano, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Daniele
Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero Guidi,
Pietro Ianni, Mario Ianniello, Alessandro Ingrosso, Angela
Kalaydijan, Petra Erika Klotz, Miriam Lanzillo, Angela Lazzaro,
Maria Viviana Leoni, Carmela Licenziato, Fortunato Lo Papa, Luca
Maestripieri, Diego Magnani, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto
Mangone, Fortunato Mannino, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin.
Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Tiziana Mastrangelo, Antonio
Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco,
Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Amedeo Meniconi, Mario
Miccoli, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Catia Montagnoli,
Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Bice Musocchi, Michele
Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania Nicoloso, Marco Paialunga,
Silvano Pandolfo, Federico Pascucci, Marcello Pasquarella, Simone
Pesce, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Daniela
Piermattei, Leonardo Piccinno, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda,
Rita Ponzo, Gualtiero Quetti, Vincenzo Ramogida, Vincenzo
Riglietta, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Eugenio
Sabelli, Maurizio Saja, Mariano Santarsiere, Luciano
Santigli, Bruno Sassi, Alessandra Savoia, Santo Schiappacasse,
Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Francesco Spanò,
Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma,
Filippo Turi, Mauro Urli, Michele Vaghini, Costantino Vaidanis,
Elena Maria Vanelli, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini,
Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni Zambelli; con l’intervento
della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria Furlan.
e
UNIONE
ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS-UIL)
rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal
Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali Emilio Fargnoli,
Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Antonio
Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato
Direttivo Nazionale Andreani Paolo, Andrisano Antonio, Ardau
Cristiano, Ariodante Sergio, Aveni Massimo, Baio Pietro, Ballato
Giuseppe, Bardi Enzo, Bartolomei Pietro, Belletti Giuseppina,
Bolognini Marco, Boscaro Luigino, Bove Salvatore, Broglia Roberto,
Callegaro Gianni, Cappadona Aldo, Casa Giovanni, Casadei Maurizio,
Chisin Grazia, Cieri Nicola, D’Ambrosio Cristina, D’Angelo
Mario, D’Angelo Roberto, De Mitri Pugno Luigi, De Punzio
Raffaele, Del Zotto Sergio, Della Luna Rocco, Dello Stritto
Francesco, Decidue Sergio, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria,
Djossou Max, Dota Elio, Fallara Roberto, Fanzone Alessandro,
Feliciangeli Pietro, Fiorino Gabriele, Flauto Marianna, Franzoni
Stefano, Frau Renzo, Fulciniti Caterina, Gazzo Giovanni, Giammella
Cataldo, Giardina Maria Rita, Giorgio Giovanni, Giunta Stefania,
Gregorio Marcello, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli
Cesare, Ilarda Nino, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro, La Volta
Cosimo, Lombardo Ernesto, Luchetti M.Ermelinda, Lugaresi Claudia,
Marchetti Massimo, Merolla Lina, Milandri Maurizio, Morandi Ivano,
Moretta Milva, Musu Roberta, Napoletano Antonio, Neri Riberto,
Nicotra Nunzio, Nomade Raffaella, Notorio Sergio, Ortelli
Francesco, Pace Michele, Pecoraro Gerlando, Pellegrini Aurelio,
Petrelli Antonio, Pezzetta Giannantonio, Pilo Bruno, Pitorri
Arianna, Proietti Paolo, Pucci Rosaria, Ragazzoni Maurizio, Rizzo
Adalisa, Sama Carlo, Sartori Paolo, Sastri Pasquale, Scardaone
Luigi, Scarponi Gianpiero, Sciascia Luciano, Sorgia Elisabetta,
Serri Riccardo, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Sgrò Giovanni,
Silvestro Giuseppe, Sorce Salvatore, Stompanato Espedito,
Strazzullo Gennaro, Tamburelli Michele, Tomasi Gianni, Turchetti
Giancarlo, Veronese Ivana, Verrino Antonio, Vurruso Angelo,
Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zimmari Giuseppe; e con la
partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella
persona del Segretario Confederale Lamberto Santini.
e
FEDERCOLF,
FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO,
rappresentata dalla Segretaria Generale Laudina Zonca, dalla
Segretaria Nazionale per i collaboratori familiari Caterina
Putgioni, dalla Segretaria Nazionale per gli assistenti
domiciliari SIADeST Ida Danzi, dalla Segretaria Nazionale per i
lavoratori esteri Noemi Garcia Mulato, dalla Segretaria Nazionale
del SILASP Silvia Foresti, dai membri del Consiglio Direttivo
Nazionale Barbara Badaracco, Francia Gonzalez, Marisa Invernizzi,
Letteria Ruggeri. Con l'assistenza della delegazione sindacale
composta da Rita De Blasis, Presidente Nazionale dell'Api-Colf,
Gabriella Agazzi di Vicenza, Marina Andreutto di Padova, Rina
Andrusiani di Cremona, Angelo Campus di Torino, Ersilia Clara
Casali di Genova, Agata De Leo di Messina, Angelina Frozza di
Treviso, Rita Magni di Pavia, Anna Marcigot di Udine, Assuntina
Matta di Sassari, Fernanda Mattei di Ancona, Daniela Mazzoleni di
Bergamo, Maurizio Morelli di Verona, Iris Mormile di Roma,
Antonietta Ragosta di Firenze, Rosa Rosso di Cagliari, Anna Maria
Salvetti di Milano, Maria Pia Serena di Ascoli Piceno, Gabriella
Stevanato di Venezia, Fabrizia Stizzoli di Varese, Elena Tarantino
di Napoli, Elena Taroni di Como, Rosetta Vivian di Palermo. Con
l'assistenza dei rappresentanti esteri: Teresita Cebalos
(Colombia), Angela Jimenez Aguirre (Cile), Cristina Narido
(Filippine), Nadia Pena (Peru), Maria Ramos (Capo Verde), Elvira
Melchor (Filippine). Con la consulenza giuridica dell'avvocato
Armando Montemarano.
dall’altra parte
Art.
1 - Sfera di applicazione
1.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro,
stipulato tra:
-
Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente
a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf,
Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici,
Associazione datori lavoro domestico,
-
Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente
a Federcasalinghe,
da
una parte,
e
Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina,
in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto
di lavoro domestico.
2.
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di
nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti
al funzionamento della vita familiare e delle convivenze
familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali
caratteristiche del rapporto.
3.
Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa
dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24
novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973,
n.304.
Art.
2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1.
Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale
sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili
e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro
trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più
favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art.
3 - Condizioni di miglior favore
1.
Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad
personam'.
Art.
4 - Documenti di lavoro
1.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore
di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in
vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e
previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato
con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti,
un documento di identità personale non scaduto ed eventuali
diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità
di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno
dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il
lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso
del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro
subordinato.
Art.
5 - Assunzione
1.
L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art.
6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1.
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro
(lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad
eventuali clausole specifiche:
a)
data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b)
livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari
con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti
all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel
livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza
categoria;
c)
durata del periodo di prova;
d)
esistenza o meno della convivenza;
e)
la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso
domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i
rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare
l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della
convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo,
ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della
convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di
rapporto di lavoro;
f)
durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g)
eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore
di lavoro;
h)
collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in
aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui
all'art. 14, ultimo comma;
i)
retribuzione pattuita;
l)
luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la
previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o
per altri motivi familiari (trasferte);
m)
periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n)
indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto
di riporre e custodire i propri effetti personali;
o)
applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente
contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore
di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Art.
7- Assunzione a tempo determinato
1.
L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto
della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della
relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni
giustificatrici.
2.
La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici
giorni di calendario.
3.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale
del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga
è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da
ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere
comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
4.
A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
-
per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel
tempo, anche se ripetitivo;
-
per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto
la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la
necessità di raggiungere la propria famiglia residente
all’estero;
-
per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o
fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela
dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di
conservazione obbligatoria del posto;
-
per sostituire lavoratori in ferie;
-
per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti
ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie
assistenziali e case di riposo.
5.
Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato
i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione
di lavoro a tempo determinato.
Art.
8 - Lavoro ripartito
1.
E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in
solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.
2.
Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una
diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due
lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3.
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma
scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il
trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore
in base al presente contratto collettivo, nonché la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da
ciascuno dei due lavoratori.
4.
Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i
due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed
in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di
modificare consensualmente la collocazione temporale dei
rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio
dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti
attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro
obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei
due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione
lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità
di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6.
Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale
disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di
lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro,
quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto
di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data
facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo
consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la
prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le
parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo
contrattuale.
Nota
a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art.
44 predisporrà il regolamento per l’attuazione del
riproporzionamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Art.
9 - Permessi per formazione professionale
1.
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di
servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono
usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito,
per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici
per collaboratori o assistenti familiari.
Art.
10 - Inquadramento dei lavoratori
1.
I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a
ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il
superiore dei quali è definito “super”:
Livello
A
Appartengono
a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti
all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza
professionale o con esperienza professionale (maturata anche
presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché
i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza,
svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili
lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto
controllo del datore di lavoro.
Profili
:
a)
Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza
professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge
mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di
inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al
compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà
inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore
generico polifunzionale;
b)
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni
relative alla pulizia della casa;
c)
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla
lavanderia;
d)
Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e)
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla
e di cura generica del/dei cavallo/i;
f)
Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di
assistenza ad animali domestici;
g)
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio
comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi
pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello
A super
Profili:
a)
Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera
compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna
prestazione di lavoro;
b)
Baby sitter. Svolge
mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in
occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi
prestazione di cura.
Livello
B
Appartengono
a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della
necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le
proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a)
Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze
relative al normale andamento della vita familiare, compiendo,
anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa,
di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente
ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del
livello di appartenenza;
b)
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza
dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze,
nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c)
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla
stiratura;
d)
Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e)
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai
connessi interventi di manutenzione;
f)
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito
di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g)
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti
al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la
relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h)
Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione
anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie
mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale,
oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola
della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello
B super
Profilo:
a)
Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di
assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello
C
Appartengono
a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di
specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative
allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale
autonomia e responsabilità.
Profilo:
a)
Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei
pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di
approvvigionamento delle materie prime.
Livello
C super
Profilo:
a)
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello
D
Appartengono
a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei
necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni
di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale
e/o coordinamento.
Profili:
a)
Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse
all’amministrazione del patrimonio familiare;
b)
Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita
familiare;
c)
Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle
attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di
guardaroba e simili;
d)
Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi
ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e)
Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di
coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura
delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f)
Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione
dei componenti il nucleo familiare.
Livello
D super
Profili:
a)
Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge
mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi
comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del
vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b)
Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento
relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
Note
a verbale:
1)
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha
diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle
mansioni prevalenti.
2)
Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di
compiere le più importanti attività relative alla cura della
propria persona ed alla vita di relazione.
3)
La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione
della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in
possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria
mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché
equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata
minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non
inferiore a 500 ore.
Art.
11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1.
Al personale non infermieristico espressamente assunto per
discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore
di soggetti autosufficienti (bambini,
anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente
inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni
assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti,
e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato)
o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione
temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le
ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella
D allegata al presente contratto, relativa al livello di
inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art.
15 e, per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di
corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea
sistemazione per la notte.
2.
Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno
essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo
ogni ventiquattro ore.
3.
L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare
da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono
essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione
dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Art.
12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1.
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza
notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella
E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza
stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00,
fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo
riposo notturno in un alloggio idoneo.
2.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse
dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro
straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle
retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da
tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali
maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e
scambiato tra le parti.
Art.
13 - Periodo di prova
1.
I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente
retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori
inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro
effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2.
Il
lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver
ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il
servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti
gli effetti dell'anzianità.
3.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere
risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza
preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della
retribuzione e delle eventuali competenze accessorie
corrispondenti al lavoro prestato.
4.
Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra
Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la
risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà
essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in
difetto, la retribuzione corrispondente.
Art.
14 - Riposo settimanale
1.
Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore
di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in
qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.
In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un
numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono
la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo
non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione
globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non
sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da
quello concordato ai sensi del precedente comma.
3.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora
fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili
e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un
uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della
giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno
retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale
di fatto.
4.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la
solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti
potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di
accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Art.
15 - Orario di lavoro
1.
La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra
le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con
un massimo di:
-
10
ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore
settimanali, per i lavoratori conviventi;
-
8
ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore
settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i
lavoratori non conviventi.
2.
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super,
nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni
frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito
un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici,
possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario
fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere
articolato in una delle seguenti tipologie:
a)
interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b)
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c)
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al
giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A
questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia
l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore
settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella
B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di
corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali
prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro
concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3
saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se
collocate temporalmente all’interno della tipologia di
articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate
temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in
ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le
maggiorazioni previste dall’ art. 16.
3.
L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto
scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal
lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro
concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle
articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori
così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti
disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e
sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli
stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale
dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà
essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e
viceversa.
4.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore
consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo
orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e
le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo
intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non
inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali
ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5.
La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di
lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti
del personale convivente a servizio intero; per il personale
convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra
le parti.
6.
Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11
e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore
22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la
maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria,
se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di
lavoro, così come previsto dall’art. 16.
7.
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio,
saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari
o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza
continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto,
ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore
convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in
quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà
concordato fra le parti e non retribuito.
Art.
16 - Lavoro straordinario
1.
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa
oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo
giustificato motivo di impedimento.
2.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata
giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 15, comma 1,
salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato
per il recupero di ore non lavorate.
3.
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di
fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
-
del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
-
del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività
indicate nell’art. 17.
4.
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti
le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella
fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono
compensate con la retribuzione globale di fatto oraria
maggiorazione del 10%.
5.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno
un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari
necessità impreviste.
6.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di
riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e
daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali
prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e
imprevedibilità.
Art.
17 - Festività nazionali e infrasettimanali
1.
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla
legislazione vigente; esse
attualmente
sono:
-
1°
gennaio,
-
6
gennaio,
-
lunedì
di Pasqua,
-
25
aprile,
-
1°
maggio,
-
2
giugno,
-
15
agosto,
-
1°
novembre,
-
8
dicembre,
-
25
dicembre,
-
26
dicembre,
-
S.
Patrono.
In
tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando
l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale
retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la
retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
3.
In caso di festività infrasettimanale coincidente con la
domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in
altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della
retribuzione globale di fatto mensile.
4.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1
verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto
mensile.
5.
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli
effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono
state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del
godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Art.
18 – Ferie
1.
Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni
anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore
ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
2.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con
quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma
restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da
giugno a settembre.
3.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma
dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo
di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere
sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al
comma 8.
4.
Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno
essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché
concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso
previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane
entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due
settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
5.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha
diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
6.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per
il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di
dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
7.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia
necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di
utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e
con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo
delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a
quanto previsto al comma 4.
8.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio
del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia
raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso
tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti
sono i mesi di effettivo servizio prestato.
9.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso
e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o
infortunio.
Art.
19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
1.
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del
datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione
globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che
usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo
convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale
periodo di dette corresponsioni.
Art.
20 – Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti
per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché
coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I
permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
-
lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori
di cui all’art. 15, comma 2;
-
lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore
settimanali: 12 ore annue.
Per
i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30
ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di
lavoro prestato.
2.
I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti
su accordo tra le parti.
3.
Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari
conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso
retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4.
Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in
caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli
obblighi di legge.
5.
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque
concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non
retribuiti.
6.
In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità
sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Art.
21 - Assenze
1.
Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso
tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle
derivanti da malattia si applica l’art. 26 e per quelle
derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 27.
2.
Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si
verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta
causa di licenziamento.
A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di
eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo
indicato nella lettera di assunzione, così come previsto
dall’art. 6, lettera e del presente contratto.
Art.
22 - Diritto allo studio
1.
Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore
di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici
per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico
titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere
esibito mensilmente al datore di lavoro.
2.
Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite,
ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative
agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite
nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art.
23 – Matrimonio
1.
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito
di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta,
per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale
periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione
della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
Art.
24 - Tutela delle lavoratrici madri
1.
Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici
madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai
commi successivi.
2.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di
legge;
b)
per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella
effettiva del parto;
c)
durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti
periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica
natalizia e alle ferie.
3.
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del
rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità,
la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta
causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo
sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in
forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni,
ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da
considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per
cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3,
la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5.
Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché
sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni
indicate.
Dichiarazione
a verbale:
Le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di
superare i limiti della legislazione vigente, che esclude
dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della
Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della
collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D.
Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le
tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile
iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui
auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del
presente contratto.
Dichiarazione
a verbale:
Le
Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere
quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori, in particolare per quanto attiene all’eventuale
completa parificazione delle tutele.
Art.
25 - Tutela del lavoro minorile
1.
Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16.
2.
E’ ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge
17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.
Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purchè sia compatibile con le
esigenze particolari di tutela della salute e non comporti
trasgressione dell’obbligo scolastico.
3.
E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di
forza maggiore.
4.
Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della
legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che
intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un
lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione
scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del
Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la
potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione
del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una
particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della
sua personalità fisica, morale e professionale.
Art.
26 – Malattia
1.
In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente
il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi
impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per
l’inizio della prestazione lavorativa.
2.
Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di
lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno
successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante
la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o
inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni
dal relativo rilascio.
3.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del
certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal
datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del
certificato medico per i conviventi, qualora la malattia
intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i
lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di
lavoro.
4.
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente,
spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1)
per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10
giorni di calendario;
2)
per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di
calendario;
3)
per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di
365 giorni decorrenti dall’evento.
6.
Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia
la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15
giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1,
2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
-
fino
al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di
fatto;
-
dal
4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
7.
Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto
che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori
conviventi.
8.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è
dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente
in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9.
La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la
decorrenza degli stessi.
Nota
a verbale:
Le
Parti si riservano di modificare il contenuto del presente
articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di
cui all’art. 47.
Art.
27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta
al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del
posto per i seguenti periodi:
1)
per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10
giorni di calendario;
2)
per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di
calendario;
3)
per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si
calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di
365 giorni decorrenti dall’evento.
3.
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4.
Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di
lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie
professionali nei seguenti termini:
-
entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti
tali;
-
entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
infortunio o di malattia professionale, per gli eventi
prognosticati non guaribili entro tre giorni;
-
entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di
prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili
entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5.
La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello
predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato
medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi
termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6.
Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di
fatto per i primi tre giorni di
assenza per infortunio o malattia professionale.
7.
L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è
dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in
ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
8.
L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o
di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
Art.
28 - Tutele previdenziali
1.
Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e
previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in
regime di convivenza che di non convivenza.
2.
In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore
le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da
ciascun datore di lavoro.
3.
E’ nullo ogni patto contrario.
Art.
29 – Servizio militare e richiamo alle armi
Si
fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art.
30 – Trasferimenti
1.
In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve
essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.
2.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15
giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari
al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.
3.
Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti
personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di
lavoro.
4.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto
all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato
rispettato il termine di cui al comma 1.
Art.
31 –Trasferte
1.
Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto,
ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero
a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è
addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze
secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi
settimanali.
2.
Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al
lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia
direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre
corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20%
della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla
tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in
trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come
indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo
fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Art.
32 - Retribuzione e prospetto paga
1.
Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica
della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice
copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e
l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2.
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a)
retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33,
comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento
denominata indennità di funzione;
b)
eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c)
eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d)
eventuale superminimo.
3.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento
retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione
di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno
altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi
per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le
trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a
rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare
complessivo delle somme erogate nell'anno.
Art.
33 - Minimi retributivi
1.
I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai
sensi del successivo art. 36.
Art.
34 - Vitto e alloggio
1.
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione
sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo
all'integrità fisica e morale dello stesso.
2.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un
alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati
nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati
annualmente ai sensi del successivo art. 36.
Art.
35 - Scatti di anzianità
1.
A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni
biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento
del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2.
A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili
dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Art.
36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali del vitto e dell'alloggio
1.
Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono
variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento
retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo
della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’
ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2.
La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del
Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di
ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive
convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso
di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del
Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed
Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica
della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in
misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le
famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto
concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al
100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.
3.
Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del
vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti,
hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non
diversamente stabilito dalle Parti.
Art.
37 - Tredicesima mensilità
1.
In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre,
spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla
retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a
verbale apposte in calce al presente contratto.
2.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio,
saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti
sono i mesi del rapporto di lavoro.
3.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità,
nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte
non liquidata dagli enti preposti.
Art.
38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
1.
Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti
con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per
i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
-
fino
a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario;
-
oltre
i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30
giorni di calendario.
I
suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da
parte del lavoratore.
per
i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
-
fino
a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni
di calendario;
-
oltre
i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15
giorni di calendario.
2.
Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che
usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà
del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il
preavviso è di:
-
30
giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
-
60
giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla
scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato,
libero da persone e da cose non di proprietà del datore di
lavoro.
3.
In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla
parte recedente un'indennità pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
4.
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così
gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del
rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali
responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
5.
Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità
di mancato preavviso.
6.
In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere
risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel
presente articolo.
7.
I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono
obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al
momento del decesso.
Art.
39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore
ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato,
a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle
retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore
convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5.
Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1,
comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente
riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita,
accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata
nell'anno in corso.
2.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per
non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del
70% di quanto maturato.
3.
L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al
31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i
lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4.
Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982
l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A)
Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non
convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
1)
per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a)
al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per
ogni anno d'anzianità;
b)
al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno
d'anzianità;
2)
per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21
maggio 1974:
a)
al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d'anzianità;
b)
al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno
d'anzianità;
3)
per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a)
al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno
d'anzianità
b)
al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno
d'anzianità.
B)
Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1)
per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8
giorni per ogni anno d'anzianità;
2)
per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978:
10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3)
per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979:
15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4)
per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20
giorni per ogni anno d'anzianità.
Le
indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base
dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R..
5.
Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata
lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione
media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media
mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono
essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima
mensilità.
Art.
40 - Indennità in caso di morte
1.
In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il
T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a
carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini
entro il 2° grado.
2.
La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è
accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di
legge.
3.
In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione testamentaria e
legittima.
Art.
41 - Permessi sindacali
1.
I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto,
la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione
Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da
presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli
organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne
comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima,
presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art.
42 – Interpretazione del Contratto
1.
Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere
in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione
autentica delle norme del presente contratto, possono essere
demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art.
44.
2.
La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
Art.
43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
1.
È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del
Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei
datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2.
Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna
associazione dei datori di lavoro designa il proprio
rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
3.
La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e
36.
Art.
44 - Commissione paritetica nazionale
1.
Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una
Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante
per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di
rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti
il presente contratto.
2.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a
quello indicato all’art. 42:
a)
esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce
all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il
funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b)
esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione
di nuove figure professionali;
c)
esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte
tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS
territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed
Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne
ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e
motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4.
Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte
all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui
all'art. 43.
Art.
45 - Commissioni territoriali di conciliazione
1.
Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative
all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima
dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal
D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed
integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita
Commissione territoriale di conciliazione, composta dal
rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della
Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il
lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
2.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno
competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle
controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
Art.
46 - Ente bilaterale
1.
L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per
il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in
epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo
vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.
2.
L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1)
istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi
e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse
realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà
rilevare:
-
la situazione occupazionale della categoria;
-
le retribuzioni medie di fatto;
-
il livello di applicazione del CCNL nei territori;
-
il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle
normative di legge ai lavoratori immigrati;
-
la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
-
i fabbisogni formativi;
-
le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2)
promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale, anche in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in
materia di sicurezza.
Art.
47 - Cassa malattia Colf
1.
La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del
trattamento economico di malattia.
2.
Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il
30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.
Art.
48 - Previdenza complementare
1.
Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza
complementare per i lavoratori del settore, con modalità da
concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente
comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di
lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il
calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico
del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione
utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art.
49 - Contributi di assistenza contrattuale
1.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43,
44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento
degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori
di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti
procederanno alla riscossione di contributi di assistenza
contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o
assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con
esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi
previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata
tra le Parti.
2.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1,
tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura
oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3.
Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione
del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto
dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i
quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di
lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art.
50 - Decorrenza e durata
1.
Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le
diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28
febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato
sostituito dal successivo.
2.
In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi
almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà
tacitamente rinnovato per un quadriennio.
3.
Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza
del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi
modifiche.
Chiarimenti
a verbale.
1)
Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando
1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero
di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della
retribuzione mensile.
2)
Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di
calendario" si considerano i trentesimi della mensilità
(esempio: malattia).
3)
Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni
lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità
(esempio: ferie).
4)
Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di
mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si
computano a mese intero.
5)
Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella
comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne
usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
TABELLA DEI MINIMI RETRIBUTIVI