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CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI LAVORO
SULLA DISCIPLINA
DEL RAPPORTO
DI
LAVORO DOMESTICO
dell'8
marzo 2001
Art.
1 – Sfera di applicazione
Art.
2 – Indiscindibilità della presente
regolamentazione
Art.
3 – Condizioni di miglior favore
Art.
4 – Documenti di lavoro
Art.
5 – Assunzione
Art.
6 – Controllo individuale di lavoro (Lettera di
assunzione)
Art.
7 – Assunzione a tempo determinato
Art.
8 – Assunzione lavoratori studenti
Art.
9 – Permessi per formazione professionale
Art.
10 – Categorie dei lavoratori
Art.
11 – Mansioni plurime
Art.
12 – Passaggio dalla terza alla seconda categoria
Art.
13 – Discontinue prestazioni assistenziali d’attesa
notturna
Art.
14 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art.
15 – Periodo di prova
Art.
16 – Riposo settimanale
Art.
17 – Orario di lavoro
Art.
18 – Lavoro straordinario
Art.
19 – Festività nazionali ed infrasettimanali
Art.
20 - Ferie
Art.
21 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art.
22 – Assenze e permessi
Art.
23 – Diritto allo studio
Art.
24 – Matrimonio
Art.
25 – Tutela delle lavoratrici madri
Art.
26 – Tutela del lavoro minorile
Art.
27 – Malattia
Art.
28 – Infortunio
Art.
29 – Servizio militare
Art.
30 – Retribuzione e prospetto paga
Art.
31 – Minimi retributivi
Art.
32 – Vitto e alloggio
Art.
33 – Scatti di anzianità
Art.
34 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei
valori convenzionale del vitto
e dell’alloggio.
Art.
35 – Tredicesima mensilità
Art.
36 – Risoluzione del rapporto di lavoro
Art.
37 – Trattamento di fine rapporto
Art.
38 – Indennità in caso di morte
Art.
39 – Permessi sindacali
Art.
40 – Controversie
Art.
41 – Commissioni nazionale per l’aggiornamento
retributivo
Art.
42 – Commissione paritetica nazionale
Art.
43 – Commissioni paritetiche territoriali
Art.
44 – Ente bilaterale
Art.
45 – Cassa malattia Colf
Art.
46 – Prevenzione integrativa
Art.
47 – Contributi di assistenza contrattuale
Art.
48 – Decorrenza e durata
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Art. 1 - Sfera di
applicazione
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Il presente CCNL, stipulato tra FIDALDO
(cui partecipano ASSINDATCOLF, aderente a CONFEDILIZIA,
l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori
Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro
di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova
Collaborazione) e DOMINA, da una parte, e FEDERCOLF,
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, dall'altra parte,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio
nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque
retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare,
tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del
rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai
lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le
eventuali normative emanate dalle autorità competenti.
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Art. 2 -
Inscindibilità della presente regolamentazione
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Le norme della presente regolamentazione
collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei
relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né
quindi cumulabili con altro trattamento.
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Art. 3 -
Condizioni di miglior favore
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Eventuali trattamenti più favorevoli
saranno mantenuti 'ad personam'.
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Art. 4 -
Documenti di lavoro
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All'atto dell'assunzione il lavoratore
dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari
in conformità con la normativa in vigore e presentare in
visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera
sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato
con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di
legge, un documento di identità personale non scaduto ed
eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In
caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra
saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con
conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore
extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
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Art. 5 -
Assunzione
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L'assunzione del lavoratore avviene
direttamente ai sensi di legge.
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Art. 6 -
Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
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Tra le parti dovrà essere stipulato un
contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale
andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) categoria di appartenenza e anzianità in detta
categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
f) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal
datore di lavoro;
g) mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla
domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art.
16, ultimo comma;
h) retribuzione pattuita;
i) previsione di eventuali temporanei spostamenti per
villeggiatura o per altri motivi familiari;
l) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
m) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia
diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.
La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal
datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
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Art. 7-
Assunzione a tempo determinato
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L'assunzione può effettuarsi a tempo
determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio
tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della
legge 18.4.62 n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal
presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n.
56:
1) per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato
nel tempo, anche se ripetitivo;
2) per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano
ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari,
compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia
residente all'estero;
3) per sostituire lavoratori malati, infortunati, in
maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di
legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap,
anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del
posto;
4) per sostituire lavoratori in ferie.
Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno
altresì avvalersi delle agenzie di lavoro interinale ai
sensi della normativa di legge.
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Art. 8 -
Assunzione lavoratori studenti
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Gli studenti d'età compresa fra i 16 e i
29 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali
viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero
da enti pubblici, possono essere assunti in regime di
convivenza con un orario di 25 ore settimanali.
Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore
6 e le 14, oppure tra le ore 14 e le 22, ai prestatori di
lavoro studenti, di cui al precedente comma, sarà erogata
una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A
allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di
corresponsione dell'intera retribuzione in natura.
L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare
da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro
e dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di
lavoro concordato, nell'ambito dei 2 semiturni individuati
nel comma precedente.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si
applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal
presente contratto.
Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la
normativa dettata in tema di collocamento alla pari
dall'Accordo 24.11.69 n. 68, ratificato con la legge 18.5.73
n. 304.
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Art. 9 - Permessi
per formazione professionale
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I lavoratori a tempo pieno e
indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore
di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un
monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la
frequenza di corsi di formazione professionale specifici per
collaboratori familiari o assistenti domiciliari.
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Art. 10 -
Categorie dei lavoratori
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I prestatori di lavoro si suddividono in
4 categorie:
1a categoria super.
Vi appartengono coloro che attestino professionalità
specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le
mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o
attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti
pubblici;
1a categoria.
Vi appartengono coloro che con piena autonomia e
responsabilità presiedano all'andamento della casa per
esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque
svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata
competenza professionale (ad esempio: addetto alla
compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore
di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere
diplomato generico, assistente geriatrico).
2a categoria.
Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla
vita familiare con la necessaria specifica capacità
professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby
sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto
alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private,
lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di
servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro
lavoratore che non rientri nella 1a super, nella 1a o nella
3a categoria).
3a categoria.
Vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non
abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo
art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono
mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad
esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al
giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di
cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli
animali domestici).
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Art. 11- Mansioni
plurime
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Il lavoratore addetto allo svolgimento di
mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello
corrispondente alla mansione prevalente e al relativo
trattamento retributivo.
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Art. 12 -
Passaggio dalla 3a alla 2a categoria
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Il lavoratore generico passa
automaticamente dalla 3a alla 2a categoria con le seguenti
modalità:
- dopo 3 anni di servizio se l'assunzione avviene prima del
compimento del 16° anno d'età;
- dopo 2 anni di servizio se l'assunzione avviene tra il 16°
anno d'età e prima del compimento del 18°;
- dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.
Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il
lavoratore deve aver compiuto almeno 6 mesi presso lo stesso
datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato
professionale riconosciuto comporta la riduzione di 1 anno
per il passaggio di categoria.
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Art. 13 -
Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna
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Al personale non infermieristico
espressamente assunto per discontinue prestazioni
assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a
portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente
contratto, qualora la durata della prestazione sia
interamente ricompresa tra le ore 20 e le 8, fermo restando
quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l'obbligo di
corresponsione della prima colazione, della cena e di
un'idonea sistemazione per la notte.
L'assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare
da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto
devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione
dell'assistenza e il suo carattere di prestazione
discontinua.
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Art. 14 -
Prestazioni esclusivamente d'attesa
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Al personale assunto esclusivamente per
garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente
contratto, qualora la durata della presenza stessa sia
interamente ricompresa tra le ore 21 e le 8, fermo restando
l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo
notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni
diverse dalla presenza, queste non saranno considerate
lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in
base alla tabella B (2a categoria) allegata al presente
contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e
limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto
e scambiato dalle parti.
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Art. 15 - Periodo
di prova
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I lavoratori sono soggetti ad un periodo
di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di
lavoro effettivo per la 1a categoria super e per la 1a
categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la 2a e la 3°
categoria.
Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza
aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato.
Il servizio prestato durante il periodo di prova va
computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può
essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti,
senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del
lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze
accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da
altra Regione senza avere trasferito la propria residenza, e
la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa,
dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3
giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
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Art. 16 - Riposo
settimanale
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Il riposo settimanale è di 36 ore: deve
essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12
ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della
settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore
presterà la propria attività per un numero di ore non
superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata
normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di
riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la
retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che
tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa
settimana diverso da quello concordato ai sensi del
precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora
fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze
imprevedibili e che non possano essere altrimenti
soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo
non retribuito nel corso della giornata immediatamente
seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la
maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che
preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica,
le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli
effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in
difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai
commi precedenti.
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Art. 17 - Orario
di lavoro
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La durata normale dell'orario di lavoro
è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo
di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55
ore settimanali, per i lavoratori conviventi. L'orario
settimanale dei lavoratori conviventi, sarà ridotto di
mezz'ora a decorrere dall'1.1.02 e di un'altra mezz'ora a
decorrere dall'1.1.03. La riduzione dell'orario di lavoro,
salvo diverso accordo tra le parti, sarà settimanale;
- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore
settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i
lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle
48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro
giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
L'orario di lavoro dei lavoratori non
conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore
settimanali, con la seguente gradualità:
- 47 ore a partire dall'1.4.01;
- 46 ore a partire dall'1.1.02;
- 45 ore a partire dall'1.1.03;
- 44 ore a partire dall'1.1.04.
La retribuzione oraria rimarrà inalterata.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8
ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un
riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore
pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È consentito il
recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non
lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
L'orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di
lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei
confronti del personale a servizio intero; nel caso di
servizio ridotto o ad ore, sarà concordato fra le parti.
Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti
artt. 12 e 13 ed escluso il richiamo alla tabella B
contenuto nell'art. 13, è considerato lavoro notturno
quello prestato tra le ore 22 e le 6 ed è compensato, se
ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione
globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto
prestato oltre il normale orario di lavoro, con la
maggiorazione prevista dal successivo art. 18.
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di
servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori
dell'orario di lavoro.
Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro,
sarà convenuto tra le parti e non retribuito.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero
pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza
continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del
pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari
al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla
fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare
prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di
lavoro.
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Art. 18 - Lavoro
straordinario
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Al lavoratore può essere richiesta una
prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di
giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo
impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la
durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma
1, art. 16, salvo che il prolungamento sia stato
preventivamente concordato per il recupero di ore non
lavorate.
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale
di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6 alle 22;
- del 50%, se prestato dalle ore 22 alle 6;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività
indicate nel successivo art. 19.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con
almeno 1 giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o
particolari necessità impreviste.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari
di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere
normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo
stesso: tali prestazioni devono avere carattere di assoluta
episodicità e imprevedibilità.
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Art. 19 -
Festività nazionali e infrasettimanali
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Sono considerate festive le giornate
riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse
attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8
dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, S. Patrono. In tali
giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando
l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla
normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore
lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del
60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con
la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del
riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di
1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive
agli effetti civili, ai sensi della legge 5.3.77 n. 54, sono
state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore
del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui
al comma 1.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al
comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione
globale di fatto mensile.
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Art. 20 - Ferie
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Indipendentemente dalla durata
dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un
periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi
all'anno, purché concordati fra le parti.
Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha
diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a
1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio
spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca
durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso
sostitutivo convenzionale.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e
queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di
lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità
di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di
utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua
richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile
l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di 1 biennio.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e
del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma
restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da
giugno a settembre.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento
d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore
non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al
lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al
quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio
prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di
preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di
malattia o infortunio.
Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie,
le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.
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Art. 21 -
Sospensioni di lavoro extraferiali
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Sarà corrisposta al lavoratore la
retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del
lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell'alloggio
spetta, per il periodo della sospensione, il compenso
sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca
durante tale periodo di dette corresponsioni.
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Art. 22 - Assenze
e permessi
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Le assenze del lavoratore devono essere
in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di
lavoro.
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti
per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché
coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30
ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale
inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in
ragione dell'orario di lavoro prestato.
I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di
permessi non retribuiti.
Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari
conviventi o parenti entro il 2° grado, ha diritto a un
permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
Al lavoratore uomo spettano 2 giornate di permesso
retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli
adempimenti degli obblighi di legge.
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere
comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di
breve durata non retribuiti.
In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità
sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di
lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere
comprovate da relativo certificato medico, indicante il
periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al
datore di lavoro entro 3 giorni dall'evento, al quale fine
farà fede il timbro postale di partenza.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del
certificato medico, salvo che non sia espressamente
richiesto dal datore di lavoro.
Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per
i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle
ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti
nell'abitazione.
Le assenze non giustificate entro il 3° giorno, ove non si
verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare
dimissioni del lavoratore.
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Art. 23 - Diritto
allo studio
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Tenuto conto della funzionalità della
vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza
del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del
diploma di scuola dell'obbligo o specifico professionale; un
attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al
datore di lavoro.
Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono
retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale;
le ore relative agli esami annuali, entro l'orario
giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle
occorrenti agli esami stessi.
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Art. 24 -
Matrimonio
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In caso di matrimonio spetta al
lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio
spetta per il periodo del congedo, ove non usufruisca
durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso
sostitutivo convenzionale.
La retribuzione del congedo sarà corrisposta a
presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto
matrimonio.
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Art. 25 - Tutela
delle lavoratrici madri
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Si applicano le norme di legge sulla
tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse
indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data
e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
gratifica natalizia e alle ferie.
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso
del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo
d'astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può
essere licenziata, salvo che per giusta causa.
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Art. 26 - Tutela
del lavoro minorile
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È ammessa l'assunzione di minori nei
servizi familiari all'età minima di 15 anni compiuti, purché
ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela
della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo
scolastico.
L'ammissione al lavoro dei minori è subordinata
all'assolvimento dell'obbligo scolastico e alla loro idoneità
all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto
previsto dalla normativa di legge.
Valgono pure le altre norme richiamate nell'art. 2, lett.
a), legge 17.10.67 n. 977. Sono altresì da osservarsi le
disposizioni dell'art. 4, legge 2.4.58 n. 339, secondo cui
il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere
con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi
rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con
sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza
del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui
verrà poi dare preventiva comunicazione del licenziamento;
il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del
minore, per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità
fisica, morale
e professionale.
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Art. 27 -
Malattia
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In caso di malattia, al lavoratore,
convivente o non convivente spetterà la conservazione del
posto come segue:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di
prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di
calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro
sono da calcolarsi nell'anno solare.
Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la
retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15
giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai
punti 1, 2, 3 del comma precedente, nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, al 50% della retribuzione
globale di fatto;
- dal 4° in poi, al 100% della retribuzione globale di
fatto.
Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in
atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i
lavoratori conviventi.
L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si
dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o
infortunato non sia degente in ospedale o presso il
domicilio del datore di lavoro.
Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo
quanto previsto dall'art. 22, comma 7.
La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la
decorrenza dello stesso.
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Art. 28 -
Infortunio
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In caso d'infortunio, al lavoratore,
convivente o non convivente, spetterà la conservazione del
posto come segue:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di
prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di
calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro
sono da calcolarsi nell'anno solare.
Al lavoratore, nel caso d'infortunio sul lavoro, spettano le
seguenti prestazioni previste dall'art. 36, DPR n. 1124/65:
- un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- una rendita per l'inabilità permanente;
- un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in
caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti
clinici;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.
Le predette prestazioni vengono erogate dal INAIL al quale
il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei
seguenti termini (artt. 53 e 54, DPR n. 1124/65):
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o
presunti tali;
- entro 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati
non guaribili entro 3 giorni;
- entro 2 giorni a partire dal 4° per quelli pronosticati
guaribili entro 3 giorni ma non guariti.
La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in
distribuzione presso INAIL e corredata dal certificato
medico.
Altra denuncia dovrà essere rimessa entro 2 giorni
dall'evento all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Poiché le prestazioni economiche di INAIL hanno inizio a
partire dal 4° giorno, il datore di lavoro dovrà
corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3
giorni (art. 73, DPR n. 1124/65).
L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e
alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si
dovrà solo nel caso che il lavoratore infortunato non sia
degente in ospedale o presso il domicilio del datore di
lavoro.
L'infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende
la decorrenza dello stesso.
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Art. 29 -
Servizio militare
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Il servizio militare non risolve il
rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del TFR.
Entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza
illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio.
In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai
lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
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Art. 30 -
Retribuzione e prospetto paga
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Il datore di lavoro, contestualmente alla
corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà un
prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore,
firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di
lavoro, firmata dal lavoratore.
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti
voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 33;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale
trattamento retributivo di cui alla lett. d) sia una
condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile;
dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al comma
2, le ore straordinarie, i compensi per festività e le
trattenute per oneri previdenziali.
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a
rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare
complessivo delle somme erogate nell'anno.
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Art. 31 - Minimi
retributivi
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I minimi retributivi sono fissati nelle
tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sono
rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.
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Art. 32 - Vitto e
alloggio
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Il vitto dovuto al lavoratore deve
assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l'ambiente
di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e
morale dello stesso.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un
alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la
riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, sono
fissati nella tabella E allegata al presente contratto e
sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.
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Art. 33 - Scatti
di anzianità
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A decorrere dal 22.5.72 spetta al
lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione
minima contrattuale.
A partire dall'1.8.92 detti scatti non saranno assorbibili
dall'eventuale superminimo.
Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.
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Art. 34 -
Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
convenzionali del vitto e dell'alloggio
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Le retribuzioni minime contrattuali e i
valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati
dal contratto, sono variati, da parte della Commissione
nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art.
40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate da
ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre il 20
dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle
eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.
Dopo la 3a convocazione, in caso di mancato accordo o di
assenza delle parti, il Ministero del lavoro è delegato
dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione
periodica della retribuzione minima, secondo quanto
stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della
variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati
ed operai rilevate da ISTAT per quanto concerne le
retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100%
per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.
Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi
precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio
di ciascun anno.
NOTA A VERBALE.
Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del
presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2002. La
Commissione sarà a tal fine convocata dal Ministero del
lavoro entro e non oltre il 20.12.01. Con le stesse
decorrenze verranno effettuate le variazioni periodiche
degli anni successivi.
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Art. 35 -
Tredicesima mensilità
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Spetta ai lavoratori 1 mensilità
aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da
corrispondere entro dicembre in occasione del Natale.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di
servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta
mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La 13a mensilità matura anche durante le assenze per
malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del
periodo di conservazione del posto e per la parte non
liquidata dagli enti preposti.
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Art. 36 -
Risoluzione del rapporto di lavoro
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Il rapporto di lavoro può essere risolto
da ciascuna delle parti con l'osservanza del preavviso nei
termini seguenti:
- fino a 5 anni d'anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni d'anzianità presso lo stesso datore di
lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di
dimissioni da parte del lavoratore.
Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali
il preavviso è il seguente:
- fino a 2 anni d'anzianità: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni d'anzianità: 15 giorni di calendario.
Per i portieri privati, custodi di villa e altri dipendenti
che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di
proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione
dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario,
sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario
per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso
l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da
cose non di proprietà del datore di lavoro.
Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte
recedente un'indennità pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso,
mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione
nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità
nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
È in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali,
di chiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione
alla Commissione paritetica di cui all'art. 43, che deve
decidere entro 30 giorni.
Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete
l'indennità di mancato preavviso.
In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce
giustificato motivo di licenziamento, i familiari coabitanti
risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido
per i crediti di lavoro in essere fino al momento del
decesso.
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Art. 37 -
Trattamento di fine rapporto (TFR)
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In ogni caso di cessazione del rapporto
di lavoro, il lavoratore ha diritto a un TFR calcolato a
norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite
nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e
alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue
accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, comma
4, legge 29.5.82 n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente
riproporzionabile, e del 75% dell'aumento del costo della
vita, accertato da ISTAT, con esclusione della quota
maturata nell'anno in corso.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore
e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura
massima del 70% di quanto maturato.
L'ammontare del TFR maturato annualmente dal 29.5.82 al
31.12.89 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i
lavoratori allora inquadrati nella 2a e nella 3a categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti al 29.5.82 le quote di
accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
A) Per il rapporto di lavoro a servizio intero, convivente o
non convivente.
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1.5.58:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per
anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni
anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo l'1.5.58:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni
anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni
anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al 28.5.82 per il
personale sub b): 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali,
l'indennità di anzianità è la seguente:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22.5.74, 8
giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10
giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15
giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20
giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al
28.5.82 saranno calcolate sulla base dell'ultima
retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.
Ai fini del computo del TFR, come degli altri istituti
contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene
dividendo per 6 l'importo della retribuzione media
settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media
mensile. Per il solo TFR tale importo dovrà essere
maggiorato del rateo della gratifica natalizia.
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Art. 38 -
Indennità in caso di morte
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In caso di morte del lavoratore, le
indennità di preavviso, di anzianità e TFR devono
corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico
del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini
entro il 2° grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra
gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione
testamentaria e legittima.
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Art. 39 -
Permessi sindacali
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I componenti degli organi direttivi
territoriali e nazionali delle Associazioni sindacali
firmatarie del presente contratto la cui carica risulti da
apposita attestazione dell'Associazione sindacale di
appartenenza rilasciata all'atto della nomina, da presentare
al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per
la partecipazione documentata alle riunioni degli organi
suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono
darne comunicazione al datore di lavoro di regola 3 giorni
prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
OOSS di appartenenza.
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Art. 40 -
Controversie
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Le controversie individuali e collettive
che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro
riguardanti l'interpretazione delle norme del presente
contratto, se non conciliate a livello delle OOSS locali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle
Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 43 del
presente contratto.
Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal
ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente
redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.
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Art. 41 -
Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
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È costituita una Commissione nazionale
sedente presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, composta da 1 rappresentante per ciascuna OS dei
lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti
rappresentanti dei datori di lavoro.
La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt.
31, 32 e 34.
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Art. 42 -
Commissione paritetica nazionale
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Presso l'Ente bilaterale di cui al
successivo art. 44 è costituita una Commissione nazionale
paritetica composta da 1 rappresentante di ciascuna delle
OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente
contratto e da uguale numero di rappresentanti delle
Organizzazioni dei datori di lavoro.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si
riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro
e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche
provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale
identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le
controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e le OOSS territoriali dei lavoratori
facenti capo alle OOSS nazionali che hanno stipulato il
presente contratto.
La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se
ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta
scritta e motivata una delle parti contraenti.
Le parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte
l'anno in concomitanza delle riunioni della Commissione di
cui all'articolo precedente.
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Art. 43 -
Commissioni paritetiche territoriali
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Possono essere costituite delle
Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte
ciascuna da 1 rappresentante per ognuna delle OOSS dei
lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un
uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei
datori di lavoro che hanno stipulato il presente contratto.
Dette Commissioni saranno presiedute da persona di comune
fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona
designata dal Presidente del Tribunale locale.
Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali,
saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione
delle controversie individuali di cui all'art. 411 CPC,
comma 3.
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Art. 44 - Ente
bilaterale
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L'Ente bilaterale Nazionale ha le
seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare
analisi, studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari
delle diverse realtà presenti nel nostro Paese; a tal fine
l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle
normative di legge ai lavoratori stranieri;
- la situazione previdenziale e assistenziale della
categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale, anche in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
nonché di informazione in materia di sicurezza.
L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto:
per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.
Le parti costituiranno l'Ente bilaterale nazionale entro il
31.12.01 e valuteranno l'opportunità della costituzione di
Enti a livello regionale.
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Art. 45 - Cassa
malattia Colf
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Le parti costituiranno entro il 30.6.01
la Cassa Malattia Colf per il rimborso dell'indennità di
malattia, che sarà un Ente paritetico così composto: per
il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.
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Art. 46 -
Previdenza integrativa
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Le parti costituiranno una Commissione
paritetica che avrà il compito di approfondire la materia,
al fine di rendere possibile l'istituzione di una previdenza
integrativa per le lavoratrici e i lavoratori del settore.
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Art. 47 -
Contributi di assistenza contrattuale
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Per la pratica realizzazione di quanto
previsto negli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente
contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici
al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le
Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di
contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un
Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge
4.6.73 n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al
precedente comma, tanto i datori di lavoro che i rispettivi
dipendenti.
Le misure contributive e le relative norme di esazione
saranno stabilite entro il 30.6.01 e formeranno oggetto di
appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni
stipulanti di cui al comma 1 e l'Istituto previdenziale
prescelto.
Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante
del presente contratto e non possono subire deroghe nei
confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si
applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei
loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Le parti costituiranno entro il 30.6.01 il Fondo al quale
affluiranno i contributi di cui sopra. Tale Fondo sarà un
organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e
DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.
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Art. 48 -
Decorrenza e durata
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Il presente contratto decorre dall'8
marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diverse
decorrenze ivi previste.
In caso di mancata disdetta di una delle parti da darsi
almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera
raccomandata a.r., il contratto s'intenderà tacitamente
rinnovato per un quadriennio e così di seguito.
Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del
1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare
congiuntamente l'opportunità di apportarvi modifiche.
Le parti costituiranno un'apposita Commissione tecnica che
studierà la revisione del testo contrattuale al fine di
razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali
imprecisioni e/o errori materiali.
Chiarimenti a verbale.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene
ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga
oraria per numero di ore lavorate nella settimana per
52:12:26 = 1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione
"giorni di calendario" si considerano i trentesimi
della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione
"giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi
della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le
frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni
di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende
quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per
coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi
fruiti.
Dichiarazione delle parti.
Le Organizzazioni stipulanti il CCNL sulla disciplina del
rapporto di lavoro domestico riaffermano la volontà di
imprimere un deciso impulso all'attivazione degli organismi
di gestione del CCNL, in particolare a quelli istituiti e
disciplinati dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.
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