CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
LAVORO DOMESTICO  

 dell'8 marzo 2001  

Art.   1 – Sfera di applicazione  

Art.   2 – Indiscindibilità della presente regolamentazione

Art.   3 – Condizioni di miglior favore

Art.   4 – Documenti di lavoro

Art.   5 – Assunzione

Art.   6 – Controllo individuale di lavoro (Lettera di assunzione)

Art.   7 – Assunzione a tempo determinato

Art.   8 – Assunzione lavoratori studenti

Art.   9 – Permessi per formazione professionale

Art. 10 – Categorie dei lavoratori

Art. 11 – Mansioni plurime

Art. 12 – Passaggio dalla terza alla seconda categoria

Art. 13 – Discontinue prestazioni assistenziali d’attesa notturna

Art. 14 – Prestazioni esclusivamente d’attesa

Art. 15 – Periodo di prova

Art. 16 – Riposo settimanale

Art. 17 – Orario di lavoro

Art. 18 – Lavoro straordinario

Art. 19 – Festività nazionali ed infrasettimanali

Art. 20 - Ferie

Art. 21 – Sospensioni di lavoro extraferiali

Art. 22 – Assenze e permessi

Art. 23 – Diritto allo studio

Art. 24 – Matrimonio

Art. 25 – Tutela delle lavoratrici madri

Art. 26 – Tutela del lavoro minorile

Art. 27 – Malattia

Art. 28 – Infortunio

Art. 29 – Servizio militare

Art. 30 – Retribuzione e prospetto paga

Art. 31 – Minimi retributivi

Art. 32 – Vitto e alloggio

Art. 33 – Scatti di anzianità

Art. 34 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionale del vitto e dell’alloggio.

Art. 35 – Tredicesima mensilità

Art. 36 – Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 37 – Trattamento di fine rapporto

Art. 38 – Indennità in caso di morte

Art. 39 – Permessi sindacali

Art. 40 – Controversie

Art. 41 – Commissioni nazionale per l’aggiornamento retributivo

Art. 42 – Commissione paritetica nazionale

Art. 43 – Commissioni paritetiche territoriali

Art. 44 – Ente bilaterale

Art. 45 – Cassa malattia Colf

Art. 46 – Prevenzione integrativa

Art. 47 – Contributi di assistenza contrattuale

Art. 48 – Decorrenza e durata  


 

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL, stipulato tra FIDALDO (cui partecipano ASSINDATCOLF, aderente a CONFEDILIZIA, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori
Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e DOMINA, da una parte, e FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, dall'altra parte, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.

Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

 

Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione

Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento.

 

Art. 3 - Condizioni di miglior favore

Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.

 

Art. 4 - Documenti di lavoro

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

Art. 5 - Assunzione

L'assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.

 

Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)

Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) categoria di appartenenza e anzianità in detta categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
e) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
f) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
g) mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 16, ultimo comma;
h) retribuzione pattuita;
i) previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
l) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
m) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.

La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

 

Art. 7- Assunzione a tempo determinato

L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18.4.62 n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56:
1) per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
2) per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
3) per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
4) per sostituire lavoratori in ferie.

Per le causali di cui sopra, i datori di lavoro potranno altresì avvalersi delle agenzie di lavoro interinale ai sensi della normativa di legge.

 

Art. 8 - Assunzione lavoratori studenti

Gli studenti d'età compresa fra i 16 e i 29 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.

Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6 e le 14, oppure tra le ore 14 e le 22, ai prestatori di lavoro studenti, di cui al precedente comma, sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura.

L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato, nell'ambito dei 2 semiturni individuati nel comma precedente.

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto.

Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo 24.11.69 n. 68, ratificato con la legge 18.5.73 n. 304.

 

Art. 9 - Permessi per formazione professionale

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.

 

Art. 10 - Categorie dei lavoratori

I prestatori di lavoro si suddividono in 4 categorie:

1a categoria super.
Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;

1a categoria.
Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all'andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico).

2a categoria.
Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella 1a super, nella 1a o nella 3a categoria).

3a categoria.
Vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).

 

Art. 11- Mansioni plurime

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente e al relativo trattamento retributivo.

 

Art. 12 - Passaggio dalla 3a alla 2a categoria

Il lavoratore generico passa automaticamente dalla 3a alla 2a categoria con le seguenti modalità:
- dopo 3 anni di servizio se l'assunzione avviene prima del compimento del 16° anno d'età;
- dopo 2 anni di servizio se l'assunzione avviene tra il 16° anno d'età e prima del compimento del 18°;
- dopo 14 mesi per tutti gli altri casi.

Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di 1 anno per il passaggio di categoria.

 

Art. 13 - Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna

Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20 e le 8, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.

L'assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

 

Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa

Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le 8, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.

Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (2a categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.

L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.

 

Art. 15 - Periodo di prova

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la 1a categoria super e per la 1a categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la 2a e la 3° categoria.

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

 

Art. 16 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.

Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

 

Art. 17 - Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi. L'orario settimanale dei lavoratori conviventi, sarà ridotto di mezz'ora a decorrere dall'1.1.02 e di un'altra mezz'ora a decorrere dall'1.1.03. La riduzione dell'orario di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti, sarà settimanale;
- 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.

L'orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, con la seguente gradualità:
- 47 ore a partire dall'1.4.01;
- 46 ore a partire dall'1.1.02;
- 45 ore a partire dall'1.1.03;
- 44 ore a partire dall'1.1.04.

La retribuzione oraria rimarrà inalterata.

Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

L'orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o ad ore, sarà concordato fra le parti.

Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 ed escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell'art. 13, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le 6 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.

Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.

Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito.

Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.

 

Art. 18 - Lavoro straordinario

Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.

È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma 1, art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6 alle 22;
- del 50%, se prestato dalle ore 22 alle 6;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19.

Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 1 giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

 

Art. 19 - Festività nazionali e infrasettimanali

Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5.3.77 n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

 

Art. 20 - Ferie

Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi all'anno, purché concordati fra le parti.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di 1 biennio.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.

In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

 

Art. 21 - Sospensioni di lavoro extraferiali

Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell'alloggio spetta, per il periodo della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.

 

Art. 22 - Assenze e permessi

Le assenze del lavoratore devono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.

I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.

I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.

Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado, ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

Al lavoratore uomo spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro 3 giorni dall'evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.

Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione.

Le assenze non giustificate entro il 3° giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.

 

Art. 23 - Diritto allo studio

Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.

Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

 

Art. 24 - Matrimonio

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.

Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.

La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

 

Art. 25 - Tutela delle lavoratrici madri

Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.

È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto.

Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.

Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo d'astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

 

Art. 26 - Tutela del lavoro minorile

È ammessa l'assunzione di minori nei servizi familiari all'età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

L'ammissione al lavoro dei minori è subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico e alla loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Valgono pure le altre norme richiamate nell'art. 2, lett. a), legge 17.10.67 n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell'art. 4, legge 2.4.58 n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi dare preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale
e professionale.

 

Art. 27 - Malattia

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente spetterà la conservazione del posto come segue:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell'anno solare.

Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 del comma precedente, nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.

Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7.

La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

 

Art. 28 - Infortunio

In caso d'infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell'anno solare.

Al lavoratore, nel caso d'infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni previste dall'art. 36, DPR n. 1124/65:
- un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- una rendita per l'inabilità permanente;
- un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.

Le predette prestazioni vengono erogate dal INAIL al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei seguenti termini (artt. 53 e 54, DPR n. 1124/65):
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro 2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro 3 giorni;
- entro 2 giorni a partire dal 4° per quelli pronosticati guaribili entro 3 giorni ma non guariti.

La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso INAIL e corredata dal certificato medico.

Altra denuncia dovrà essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di Pubblica Sicurezza.

Poiché le prestazioni economiche di INAIL hanno inizio a partire dal 4° giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni (art. 73, DPR n. 1124/65).

L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

L'infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

 

Art. 29 - Servizio militare

Il servizio militare non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del TFR.

Entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.

 

Art. 30 - Retribuzione e prospetto paga

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 33;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.

Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lett. d) sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al comma 2, le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali.

Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.

 

Art. 31 - Minimi retributivi

I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.

 

Art. 32 - Vitto e alloggio

Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, sono fissati nella tabella E allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34.

 

Art. 33 - Scatti di anzianità

A decorrere dal 22.5.72 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

A partire dall'1.8.92 detti scatti non saranno assorbibili dall'eventuale superminimo.

Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.

 

Art. 34 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate da ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.

Dopo la 3a convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate da ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

NOTA A VERBALE.

Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2002. La Commissione sarà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro entro e non oltre il 20.12.01. Con le stesse decorrenze verranno effettuate le variazioni periodiche degli anni successivi.

 

Art. 35 - Tredicesima mensilità

Spetta ai lavoratori 1 mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro dicembre in occasione del Natale.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La 13a mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

 

Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza del preavviso nei termini seguenti:
- fino a 5 anni d'anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni d'anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:
- fino a 2 anni d'anzianità: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni d'anzianità: 15 giorni di calendario.

Per i portieri privati, custodi di villa e altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso, mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

È in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di chiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all'art. 43, che deve decidere entro 30 giorni.

Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.

In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro in essere fino al momento del decesso.

 

Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un TFR calcolato a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, legge 29.5.82 n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato da ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L'ammontare del TFR maturato annualmente dal 29.5.82 al 31.12.89 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella 2a e nella 3a categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29.5.82 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

A) Per il rapporto di lavoro a servizio intero, convivente o non convivente.
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1.5.58:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo l'1.5.58:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al 28.5.82 per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22.5.74, 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28.5.82 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.

Ai fini del computo del TFR, come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo TFR tale importo dovrà essere maggiorato del rateo della gratifica natalizia.

 

Art. 38 - Indennità in caso di morte

In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e TFR devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.

In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

 

Art. 39 - Permessi sindacali

I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Associazione sindacale di appartenenza rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.

I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle OOSS di appartenenza.

 

Art. 40 - Controversie

Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livello delle OOSS locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 43 del presente contratto.

Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.

 

Art. 41 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo

È costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta da 1 rappresentante per ciascuna OS dei lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro.

La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.

 

Art. 42 - Commissione paritetica nazionale

Presso l'Ente bilaterale di cui al successivo art. 44 è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da 1 rappresentante di ciascuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro.

Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;
b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le OOSS territoriali dei lavoratori facenti capo alle OOSS nazionali che hanno stipulato il presente contratto.

La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Le parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte l'anno in concomitanza delle riunioni della Commissione di cui all'articolo precedente.

 

Art. 43 - Commissioni paritetiche territoriali

Possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da 1 rappresentante per ognuna delle OOSS dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno stipulato il presente contratto.

Dette Commissioni saranno presiedute da persona di comune fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.

Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all'art. 411 CPC, comma 3.

 

Art. 44 - Ente bilaterale

L'Ente bilaterale Nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi, studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese; a tal fine l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.

L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

Le parti costituiranno l'Ente bilaterale nazionale entro il 31.12.01 e valuteranno l'opportunità della costituzione di Enti a livello regionale.

 

Art. 45 - Cassa malattia Colf

Le parti costituiranno entro il 30.6.01 la Cassa Malattia Colf per il rimborso dell'indennità di malattia, che sarà un Ente paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

 

Art. 46 - Previdenza integrativa

Le parti costituiranno una Commissione paritetica che avrà il compito di approfondire la materia, al fine di rendere possibile l'istituzione di una previdenza integrativa per le lavoratrici e i lavoratori del settore.

 

Art. 47 - Contributi di assistenza contrattuale

Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4.6.73 n. 311.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.

Le misure contributive e le relative norme di esazione saranno stabilite entro il 30.6.01 e formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al comma 1 e l'Istituto previdenziale prescelto.

Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.

I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

Le parti costituiranno entro il 30.6.01 il Fondo al quale affluiranno i contributi di cui sopra. Tale Fondo sarà un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e FEDERCOLF.

 

Art. 48 - Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dall'8 marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005, salvo le diverse decorrenze ivi previste.

In caso di mancata disdetta di una delle parti da darsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r., il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio e così di seguito.

Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare congiuntamente l'opportunità di apportarvi modifiche.

Le parti costituiranno un'apposita Commissione tecnica che studierà la revisione del testo contrattuale al fine di razionalizzarne i contenuti ed emendarlo da eventuali imprecisioni e/o errori materiali.

Chiarimenti a verbale.

1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26 = 1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

Dichiarazione delle parti.

Le Organizzazioni stipulanti il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico riaffermano la volontà di imprimere un deciso impulso all'attivazione degli organismi di gestione del CCNL, in particolare a quelli istituiti e disciplinati dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.