lunedì 2 maggio 2011

Servitù di passaggio, requisito dell’apparenza per usucapione

Cass. Civile Sez. II, sentenza 10.3.2011 n. 5733

Il requisito dell’apparenza è necessario per usucapire la servitù di passaggio.
E’ quanto statuito con la sentenza 10 marzo 2011, n. 5733 dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione.
La vicenda riguardava tre soggetti, titolari a vario titolo di un immobile confinante con quello di B.F., evocato in giudizio affinchè venisse dichiarato l’acquisto per usucapione, in favore delle loro unità immobiliari, della servitù di passaggio di persone e veicoli, sul fondo di proprietà del convenuto. Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente le domande attoree dichiarando acquisito per usucapione il solo passaggio a piedi sul menzionato fondo, negando l’acquisto della servitù di passaggio con veicoli. Proposto appello, la Corte territoriale di Bologna si pronunciava negando anche l'acquisto di servitù di passaggio pedonale sul fondo di proprietà del B., in quanto non sussistevano i requisiti per dichiarare l'intervenuta usucapione di servitù apparente. Avverso tale pronuncia, le parti hanno proposto ricorso per Cassazione, mentre il convenuto ha resistito con un controricorso. La Suprema Corte, condividendo l’impostazione giuridica della Corte di merito, ha evidenziato che l'acquisto per usucapione della servitù apparente, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del possesso, anche che le opere visibili e permanenti volte al suddetto esercizio abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Pertanto, affinché venga accertata l’usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l’esistenza di un’opera, bensì occorre provare che tale opera sin dall’inizio presentasse i requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione. Nel caso in oggetto, le versioni contrastanti dei testimoni escussi circa l'intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprietà del convenuto, hanno fatto venir meno i requisiti necessari per poter dichiarare intervenuta l’usucapione della servitù apparente. Gli elementi richiamati, sono stati ritenuti dagli Ermellini sufficienti a sorreggere la decisione adottata dalla Corte territoriale.
Infine, i giudici di Piazza Cavour hanno condiviso un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: "...il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù" (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). Sulla scorta delle summenzionate valutazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

(Da Altalex del 28.4.2011. Nota di Maria Elena Bagnato)