Home

La sentenza della Corte di Giustizia Europea che boccia il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (14, co 5 ter)

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150168861613412

Contrariamente a quanto sostenuto da molti, compresi autorevoli siti d'infomazione giuridica (è il caso di Altalex: http://www.altalex.com/index.php?idnot=14089), la sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 Aprile scorso NON rende illegittimo il reato di clandestinità introdotto dal cd. Pacchetto sicurezza del 2009, ovvero l'art. 10 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (questo decreto è altresì noto come "Testo Unico sull'immigrazione", o "legge Turco-Napolitano"...). Tra l'altro, il reato previsto dall'art. 10 bis era già stato dichiarato pienamente legittimo dalla Corte Costituzionale italiana: http://www.giurcost.org/studi/bailo.htm.
La Corte Europea con sede nel Lussemburgo, ha invece dichiarato incompatibile con la normativa dell'Unione (e in particolare con la cd. Direttiva rimpatri) il delitto di inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare l'Italia (ordine che viene emanato a seguito del decreto di espulsione del Prefetto): reato, questo, previsto dall'art. 14, commi 5 ter e quater, dello stesso Decreto Legislativo n. 286 del 1998, e introdotto già nel 2002 dalla cd. legge Bossi-Fini.

Sul punto vi consiglio questi due ottimi articoli, del Prof. Fulvio Vassallo Paleologo e dell'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), che spiegano anche che valenza ha la sentenza della Corte UE in Italia:

http://www.meltingpot.org/articolo16738.html

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1587&l=it

In breve, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte Europea, non dovrebbe più essere possibile condannare alla detenzione da uno a quattro anni chi verrà "beccato" sul territorio italiano con un decreto di espulsione a suo carico (com'è, invece, previsto dall'art. 14, comma 5 ter).

Tuttavia, è ancora possibile condannare qualcuno che sia presente sul territorio dello Stato senza permesso di soggiorno.
Ciò perché la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nulla cambia in merito al reato di clandestinità, previsto dall'art. 10 bis. Infatti, la sentenza parla di arresto e reclusione, mentre il reato di clandestinità prevede una contravvenzione.
Il reato di clandestinità, previsto e punito dall'art. 10 bis, consiste in una semplice contravvenzione pecuniaria, cioè in pratica in una sorta di "multa" in denaro, e non nell'arresto e nella reclusione com'è il caso del diverso reato di inottemperanza all'ordine del Questore p. e p. dall'art. 14, comma 5 ter.

Il problema nasce, quindi, non dalla pena del reato di clandestinità in sé, che è lieve, ma dalle conseguenze comunque derivanti da una condanna penale: in particolare, dall'art. 361 del codice penale.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 361 codice penale viene punito, con la multa da euro 30 a euro 516,“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”. Ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, la pena è anche più grave per gli agenti delle forze dell'ordine: “la pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto”
Ora, sono pubblici ufficiali moltissime persone con le quali abbiamo tutti quotidianamente a che fare: ad esempio, chi deve celebrare un matrimonio, o la persona che trovate davanti all'anagrafe o stato civile. o i cancellieri del tribunale: pertanto, se una di queste persone, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova davanti un immigrato in posizione irregolare, DEVE denunciarlo prontamente, altrimenti rischia a sua volta una denuncia (ciò perché l'immigrato in questione è, per legge, un criminale, in quanto reo del reato di clandestinità previsto dall'art. 10 bis).
Unica eccezione, espressamente prevista dalla legge, è quella delle cure mediche: un immigrato, anche irregolare, ha diritto alle cure di primo soccorso.

Questa situazione è lasciata invariata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 Aprile.

Infine, e per inciso, il Governo ha già annunciato che correrà ai ripari:
http://corriereimmigrazione.blogspot.com/2011/05/maroni-subito-un-provve...

Un abbraccio a tutt@!

Pierluigi