venerdì 29 febbraio 2008

CONTINUA LA GUERRA DEI DIRITTI NEGATI

(Jamma) La Remote Gambling Association di Londra (RGA) la più grande associazione commerciale europea per l'industria del gioco on line, si è congratulata con la decisione dalla Commissione Europea per l'apertura della procedura di infrazione sulla Grecia e sui Paesi Bassi.
In una decisione annunciata ieri all'Unione Europea si legge che la Commissione Europea ha attivato tale procedura di infrazione per determinare se la Grecia e l'Olanda, con le loro leggi nazionali, mancavano ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario. In particolare, la Commissione ha dichiarato che ha bisogno di valide motivazioni che giustifichino le limitazioni all'offerta di servizi perla raccolta di giochi e scommesse poste dagli Stati agli operatori stranieri. Affermare di voler difendere gli operatori nazionali non potrebbe bastare.
"Di fronte all'opposizione a volte molto forte, la Commissione compie il grande e duro lavoro di essere il guardiano del Trattato," ha detto Clive Hawkswood, presidente della RGA.
Sulla scia delle simili decisioni intraprese nell'ultimo mese contro la Germania e la Svezia, Hawkswood ha dichiarato che “Gli atti della Commissione dovrebbero trasmettere segnali forti all'Europa che il protezionismo nel settore di gioco non viene tollerato”. Hawkswood ha concluso “Se non ricordo male il governo olandese aveva persino provato ad aprirsi verso l'esterno cercando di esportare il monopolio di Holland Casino. Questa procedura serve a sottolineare che tali azioni non sono accettabili,"

lunedì 25 febbraio 2008

CHIAREZZA SUI CTD

CORIPRO: "CTD, LA GIUSTIZIA ITALIANA HA FATTO CHIAREZZA"

"Ancora una sentenza che fa chiarezza sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati aderenti all'Unione Europea". Così il Consorzio Ricevitori Professionali commenta la recente sentenza della terza sezione della Cassazione, in merito al sistema di accettazione delle scommesse in Italia, che segue una precedente della stessa Cassazione, una della Corte Costituzionale, e due della Corte di Giustizia Europea."Finalmente - recita una nota del Coripro - tutte le sentenze recenti dei tribunali di tutta l'Italia sono in favore di detti principi comunitari e di conseguenza del principio della ‘effettività'. Bene hanno fatto i giudici, nel dubbio del loro convincimento, per una materia relativamente nuova, quella dei giochi e scommesse, a rivolgere quesiti circostanziati agli organi giudiziari supremi sia nazionali e sia comunitari. Le attese sono state tutte positive, con un dilagare di sentenze tutte favorevoli per i diretti interessati, ossia i ricevitori che in questo panorama costituiscono l'anello più debole della filiera e quindi degli operatori desiderosi di competere in un mercato libero e non falsato dal protezionismo e da situazioni di oligopolio".Secondo il Coripro "se la magistratura ha imboccato finalmente la strada maestra tracciata dalle disposizioni dei trattati della Ue non poteva essere diversamente, dal momento che siamo in Europa dal 1957. Francamente non si comprende tanto stupore o incomprensione espressa da vari soggetti, sul contenuto delle sentenze che vanno a ristabilire dei diritti a lungo ignorati o calpestati".
da http://www.giocoegiochi.com

martedì 19 febbraio 2008

CORTE DI CASSAZIONE: L'ATTIVITA' DEI CENTRI TRASMISSIONE DATI NON E' REATO

(Jamma) La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni relative alla sentenza del 28 novembre 2007 con la quale si è sancita la non punibilità dell'attività dei Centri Trasmissioni Dati. La vicenda prende il via a seguito del sequestro di un CTD di Stanleybet International 7 marzo 2007 in Sicilia. . La Corte si è pronunciata contro il ricorso della Procura di Enna che impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 31 marzo 2007 in favore del CTD.
"La non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria deriva dalla previsione di un numero di concessioni limitato, dalla previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che ha comportato l’esclusione delle società quotate in Borsa con azioni anonime dal bando di gara del 1999; dal mantenimento del regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e dalla proroga delle concessioni già rilasciate con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario” si legge nella sentenza. "L'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando ingiustificatamente gli allibratori esteri in regola con la disciplina concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può essere applicato dal giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio limitatamente alla previsione di limiti alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi che la sentenza Placanica ha ritenuto ingiustificati". Quindi "Non possono applicarsi sanzioni o misure cautelari reali a persone che abbiano svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Qualora non sia applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, non è ravvisabile il reato ipotizzato".

L'IMBROGLIO ITALIANO (da Jamma.it)

(Jamma) Un caso scuola: l'imbroglio italiano. E' questo il titolo scelto nella relazione sul mercato europeo dei giochi redatta a conclusione della missione interministeriale voluta dal Parlamento Francese allo scopo di elaborare un progetto di nuova regolamentazione del settore, per la sessione dedicata al caso Italia.
I due parlamentari che hanno redatto il rapporto fanno una lunga disamina sull'evoluzione del rapporto tra Commissione Europea e Stati membri in tema di regolamentazione del mercato dei giochi.
“Per certi dei nostri interlocutori italiani, "l'Italia è il Far-West", perché non si sa più qual è la legislazione applicabile in materia di giochi” scrivono nel documento consegnato al Parlamento Jacques Myard e Emile Blessig “ Per altri, in compenso, è erroneo rievocare l'idea di una deregulation , la legislazione italiana resta fondata, come nel diritto francese, su un regime di interdizioni sancito penalmente. Per tanto è necessario constatare che dalla sentenza Gambelli, la Corte di giustizia ha creato molte difficoltà nella applicazione della legislazione italiana, sia per quello che riguarda l'attribuzione delle concessioni sia per la regolamentazione dei giochi on line.
Inoltre, sebbene non si tratti di una conseguenza diretta della sentenza Placanica, ma solo di una sua cattiva interpretazione da parte delle autorità italiane, la legge Bersani del 4 agosto 2006 ha consacrato , sull'esempio della legislazione britannica, il principio di riconoscenza reciproca. L'articolo 38(2), di questa legge permette l'accesso a certi giochi
"degli operatori che esercitano la loro attività in un Stato membro, negli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio ed anche degli operatori di altri paesi, solamente se soddisfano ai criteri di affidabilità definiti da AAMS (Agenzia autonoma del monopolio di stato)."
Questa disposizione del legge Bersani sostituisce così l'esigenza secondo la quale un operatore di gioco deve essere titolare di una licenza rilasciata dall'Italia, autorizza il riconoscimento formale per il governo italiano di una licenza attribuita da un altro Stato membro.
Parallelamente, le giurisprudenze contraddittorie rese dai tribunali hanno accreditato le idee di instabilità e di insicurezza giuridica.
Difatti, le giurisdizioni- continuano i deputati- hanno deliberato in modo diverso a seconda se si è trattato di giurisdizioni penali o di tribunali amministrativi. I primi che hanno avuto a giudicare di discriminazioni intervenute prima della sentenza Placanica e la legge Bersani hanno respinto i ricorsi. Per esempio, il 26 febbraio 2007, all'epoca del giudizio dell'affare Stanley,
- bookmaker inglese accusato di operare senza licenza - il Tribunale Penale di Roma ha rigettato una causa intentata contro 53 persone, per il fatto che l'articolo 4 della legge n° 401 del 13 dicembre 1989 - di cui un disposizione riguarda i giochi on line - non poteva più essere applicata alla luce della sentenza Placanica. Per lo stesso motivo altri giurisdizioni hanno rigettato le accuse portate contro Stanley, in seguito alla stessa sentenza.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 4 maggio 2007 evidenzia ormai le difficoltà di interpretazione dei giudici italiani; si dice infatti che nessuna sanzione né limitazione della libertà individuale è autorizzata, se l'attività di gioco è esercitata dalle imprese che non hanno - potuto o – participare al bando di gara per la concessione delle licenze in Italia e che hanno le loro principali sedi in un Stato membro in cui operano dopo avere ottenuto le licenze necessarie; che il sistema italiano di licenze deve, da ora, essere rivisto alla luce della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di giustizia.
Per ciò che riguarda le giurisdizioni amministrative, il Tribunale amministrativo regionale di Roma ha rigettato un ricorso di Stanley per la sospensione del decreto di oscuramento perchè avrebbe violato i principi della sentenza Placanica. Il 6 aprile 2007, ha rigettato inoltre, due altri ricorsi fondati sugli stessi mezzi. In modo ironico, questi ricorsi che si sono basati sulla sentenza Placanica, sono stati rigettati sulla base di questa stessa sentenza. . I tribunali amministrativi hanno motivato i loro rigetti della richiesta di sospensione del decreto oscuramento dei siti illegali sul paragrafo 57 della sentenza Placanica:
"Un sistema di concessioni ... costituisce un meccanismo efficace che permette il controllo di operatori del settore dei giochi e delle scommesse, con l'obiettivo di impedire lo sfruttamento di queste attività con fini criminali e fraudolenti ".

venerdì 15 febbraio 2008

COMUNICATO DI ASTRABET


Sulla Vostra richiesta, in merito alla Vostra indagine di come un operatore maltese si difende dai cosiddetti “pirati della rete” rilasciamo il seguente commento.

Le frodi on line sono molto comuni nel mondo del Betting, proprio per questo, sin dall’inizio della propria attività, Astrabet ha sempre dato grande rilevanza al problema che riguarda l’intera industria.
Ogni conto gioco Astrabet potrà essere operativo solo quanto il titolare dello stesso avrà inviato presso la sede di Malta i documenti di riconoscimento per evincere la maggiore età e la titolarità di una eventuale credit card.
Astrabet si avvale di sicuri e certificati sistemi informatici per la sicurezza nelle transazioni come Verified by Visa.
L’intera struttura Hardware e Software è protetta dalle più avanzate e sofisticate tecnologie per la protezione dei dati del cliente tutti criptati in SSL.
Per tutte le operazioni di deposito e prelievo, Astrabet mette a disposizione diversi strumenti di pagamento che garantiscono la sicurezza per entrambe le parti.
Le frodi più comuni sono i cosiddetti “Charge Back” con Credit Card.
Grazie alla collaborazione di importanti Gateway di pagamento come “Transactium” (http://www.transactium.com/) che permettono di visualizzare molte informazioni sul cliente che ha versato (indirizzo ip, città, black list, ecc.), Astrabet in quasi 4 anni di attività ha avuto ZERO frodi.
Il software di Transactium è molto semplice ed intuitivo e permette all’amministrazione dei pagamenti di avere sempre tutte le informazioni necessarie per il corretto processo delle transazioni in/out.
Altri sistemi di pagamento certificati che garantiscono Astrabet ed il giocatore sono i servizi che mette a disposizione Moneybookers (pagamento con un indirizzo mail in tempo reale, pagamento con Mastercard e pagamento con altre credit card meno diffuse).
In questo caso il Bookmaker non ha rischi di Charge Back in quanto il rischio viene assunto in toto da Moneybookers che funge da tramite.
Astrabet per incentivare i propri utenti ad utilizzare il sistema Moneybookers, ha appena iniziato una promozione dove riconosce il 20% sul primo deposito del cliente.


ASTRABET LTD

lunedì 11 febbraio 2008

CONDANNATI UNIBET E WILLIAM HILL

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 11 Febbraio 2008 - Ore 10,00 - SCOMMESSE: UNIBET E WILLIAM HILL CONDANNATI A PARIGI. "UTILIZZANO INDEBITAMENTE IL MARCHIO DELLA JUVENTUS F.C."
Il tribunale di Primo Grado di Parigi ha condannato il 30 gennaio scorso i due bookmaker Unibet e William Hill per l’utilizzo ai fini commerciali del marchio della Juventus F.C. La motivazione del giudice è stata che "utilizzando il marchio Juventus nei loro slogan per commenti volti a promuovere l’attività delle scommesse online, tali siti hanno commesso un atto di contraffazione". Ma i bookmaker non sono d’accordo. Unibet ha respinto le accuse dicendo: "utilizzare il nome della Juventus per identificare una partita sulla quale è proposta una scommessa non è un utilizzo indebito del marchio", hanno commentato da Unibet, mentre William Hill ha replicato che "il nome Juventus è utilizzato in condizioni tali che il pubblico non potrebbe mai pensare che esiste il minimo legale commerciale fra noi e loro. Non c’è dunque alcun rischio di confusione". Il tribunale non ha accolto, tuttavia, le ragioni delle due aziende. "Se è vero che l’utilizzo del nome della squadra è necessario ad offrire tali scommesse online – ha dichiarato il giudice – è altrettanto vero che si dovrebbe limitare esclusivamente all’utilizzo strettamente necessario, e non a fini pubblicitari per promuovere l’attività sfruttando la notorietà della squadra e inserendola persino negli slogan". Il risarcimento che i due bookmaker dovranno pagare sembra in realtà quasi simbolico (10mila euro ciascuno) ma potrebbe avere una risonanza grande nel momento in cui un altro ente sportivo, la Federazione Francese Tennis, minaccia di citare in giudizio tre bookmaker internazionali – Bwin, Ladbrokes, Betfair – per impedire loro di utilizzare il marchio Roland Garros.

mercoledì 6 febbraio 2008

LA SNAI CEDE IN BORSA - EFFETTO EUROPA

Jamma) Non è stata una buona giornata oggi per i titoli di SNAI. Annullati i recenti guadagni della vigilia il titolo scivola del 6,69% a 4,04 euro, avvicinandosi di nuovo al supporto chiave a 3,90 euro. Ieri la notizia secondo la quale dovranno essere rimesse a bando le 329 concessioni ippiche storiche, 298 delle quali proprio in mano a Snai. Oggi le indiscrezioni indicavano nel 2009 la data entro la quale il Ministero delle Finanze intende ribandire le concessioni. La Corte di Giustizia Europea il 13 settembre scorso decise che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, venne meno agli obblighi del trattato comunitario e in particolare violò il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare. Intanto a gennaio la raccolta delle scommesse sportive è stata pari a 270 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al gennaio 2007. L'AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) ha anche comunicato chela raccolta dei giochi nel 2007 è cresciuta a 42,2 miliardi, +19,7% anno su anno, grazie alla forte crescita di lotterie (gratta e vinci in particolare) e newslot. In particolare, nel 2007 la raccolta è stata pari a 6.177 milioni, -6,2% (leggermente peggio delle attese) per il Lotto, a 1.940 milioni(-3%) per il Superenalotto, a 7.955 milioni(+100%) per le Lotterie (G&V, in linea con le stime); a 5.568 milioni(+1,3%) per scommesse sportive ed ippiche; a 1.726 milioni(-1,7%) per il Bingo e infine a 18.827 milioni (+22%) per le videolotteries.

lunedì 4 febbraio 2008

POVERA SNAI... (dal sito di Jamma.it)

La parola fine alla lunga querelle che da nove anni vede uno contro l'altro il governo italiano e il bookmaker britannico Stanley Betting International verrà scritta sulla Gazzetta Europea nella sezione Bandi di Gara. Sarà proprio una gara pubblica, indetta entro l'anno, ad assegnare i diritti che consentiranno agli operatori di continuare a raccogliere le scommesse ippiche. In ballo ci sono complessivamente 329 concessioni, rinnovate nel 2000 e ricollegabili per la maggior parte ( 298) al circuito Snai e appena 31 a Sisal .
Un decisione questa a cui il governo italiano, dopo una lunga serie di consultazioni con la Commissione Europea, non ha potuto sottrarsi dopo che , il 13 settembre scorso, la Corte di Giustizia Europea ha condannato la Repubblica italiana, in quanto 'avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità''. Pochi giorni dopo Stanley chiedeva formalmente la revoca entro trenta giorni delle 329 concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche a suo tempo illegittimamente rinnovate, in applicazione della relativa sentenza della Corte di Giustizia e, contestualmente, indizione di una nuova gara per l’assegnazione delle concessioni stesse. Con una lettera inviata al Governo, al Ministero dell’Economia, ai Monopoli di Stato e all’Unire – il bookmaker inglese Stanley International, ricordava come la sentenza della suprema corte comunitaria “concluda l’iter avviato nel 1999 con la presentazione di un esposto alla Commissione Europea nel quale fu evidenziata la contrarietà con i principi sanciti negli articoli 43 e 49 Ce della condotta assunta all’Amministrazione Italiana, relativamente, tra l’altro, all’allora disposto rinnovo senza gara di 329 concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche”. Nella sentenza dello scorso 13 settembre, la Corte di Giustizia aveva deciso che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e, in particolare, ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare.
Un esito scontato quindi a pochi mesi da quella sentenza che non pare proprio convincere i rappresentanti dei concessionari interessati dal provvedimento che presto verrà ufficializzato. In seguito alla pronuncia del Tribunale Europeo Francesco Ginestra, presidente di ASSOSNAI si disse convinto che la tale pronuncia non avrebbe avuto conseguenze sui diritti acquisiti dai titolari delle 329 concessioni. Oggi il presidente della organizzazione che rappresenta i concessionari non esita a mostrarsi ' preoccupato per la decisione dal Governo italiano, che decidendo per il bando di gara rischia di compromettere la stabilità del comparto e un numero considerevole di posti di lavoro'. 'L'orientamento del governo penalizza il comparto e allo stesso tempo salva lo Stato italiano dall'obbligo di pagare una sanzione per non aver rispettato la decisione della Corte. Ora si attende un provvedimento di revoca delle concessioni ma noi come organizzazione ci rivolgeremo alla magistratura per difendere i nostro diritti' conclude Ginestra.

domenica 3 febbraio 2008

L'EUROPA DELLA CONFUSA CONFUSIONE

tratto dal sito di AGICOS

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 30 Ottobre 2007 - Ore 10,05 - SCOMMESSE: RUGGIERO PALOMBO (VICE DIR. GAZZETTA DELLO SPORT) "C'E' ANCORA TROPPA CONFUSIONE TRA L'EUROPA E LE SINGOLE NAZIONI COME INSEGNA IL CASO DEI CTD STANLEY"
La notizia è piccola piccola. Cosa volete che sia un intervento della Guardia di Finanza a Molfetta per chiudere un centro di raccolta e trasmissione di scommesse sportive appoggiato all'estero? Piccola, ma emblematica di una storia tipicamente italiana. Il provider straniero (nella fattispecie Stanley International betting) insiste nella sua azione facendosi forte di una normativa comunitaria che gli da (vabbè, facciamo che gli darebbe) ragione. Per contro, la Guardia di Finanza si muove sotto diretto avallo e ispirazione (suppongo) dei Monopoli di Stato. C'è una legge italiana che quelle scommesse le considera illegali. Non è questo, a quanto mi risulta, l'unico pasticcio in corso con l'Unione Europea. C'è anche un pronunciamento che dice che le gare per l'assegnazione di certi punti-vendita in Italia non si sono svolte a regola d'arte, o meglio a regole di Unione Europea. Un pronunciamento sul quale a turno sento tutti cantare vittoria. E' chiaro che c'è in giro una gran confusione. E che c'è anche in giro chi sulla confusione e sull'allungamento dei tempi ci sguazza. Siamo nel Paese dove una sentenza finisce in giudicato, cioè dopo essere passata in Cassazione, a far data cinque, dieci, anche venti anni dal primo grado di giudizio.Figuratevi cosa può succedere in campi come questi, dove c'è più finanza che penale, e dove una situazione di stallo che magari viene portata avanti per qualche stagione in più vale per qualcuno milioni e milioni di euro. Mi guardo bene dall'entrare sullo specifico. Nel senso che non ho la competenza né la conoscenza cronologica dei fatti per poter dare una valutazione di un qualche valore giuridico: mi limito a osservare che questa terra di nessuno, questo limbo nel quale tutto è grigio, deve evidentemente far comodo a moltissima gente. Da non addetto ai lavori mi domando: l'Unione Europea è nata ormai da qualche annetto, è possibile che ancora non ci sia stato il modo di tutte queste situazioni, di darsi regole internazionali valide in qualsiasi paese dell'Unione? Perché sulle scommesse non c'è una fiscalità condivisa da tutti i Paesi? Perchè, fatte salve le necessarie garanzie di solvibilità, non viene dato modo a tutti i Provider di fare il loro mestiere? Perché quello che è legale per l'Unione Europea può essere illegale in Italia? Perché decisioni assunte in seno all'Unione Europea tardano ad essere applicate in Italia ? Perché, perché perché? Poi mi vengono in mente due cose, che con le scommesse non c'entrano niente: 1. Il caso di Valentino Rossi e la scoperta (la mia scoperta) dell'esistenza in Gran Bretagna di un regime fiscale per gli stranieri residenti colà unico nel suo genere, e straordinariamente favorevole ai diretti interessati. 2. Il caso del regime fiscale esistente in Spagna per gli sportivi (calciatori in primis) stranieri che, essendo loro clamorosamente favorevole (pagano il 25% delle tasse che pagherebbero altrove), distorce completamente il mercato europeo di compravendita di giocatori. Due fatterelli che sono naturalmente da tempo all'attenzione dell'Unione Europea. Senza che accada nulla. Quando vedo tutte queste cose mi viene un sospetto: quello che l'Unione Europea funziona poco e male.
Ruggiero Palombo
agicoscommesse - 30/10/2007